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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37849/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il procedimento riguarda l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia che, in sede di riesame cautelare, ha parzialmente accolto l'appello del Pubblico Ministero disponendo gli arresti domiciliari a carico di alcuni indagati (Asciano, Baldan, Kreshpaj, Pinto C., Artistico, Peza Idriz, Ibra, Mosbah) e rigettando il resto delle richieste cautelari; il Procuratore ha chiesto, in Cassazione, di censurare i punti in cui il Tribunale non aveva disposto la custodia cautelare in carcere o aveva escluso misure per taluni indagati (Pinto G., Peza Andi, Gobbo Silvano, Bettinelli Valdo), sostenendo, in generale, la maggiore gravità degli indizi e l'attualità del pericolo di reiterazione. I singoli indagati hanno invece impugnato la misura degli arresti domiciliari, lamentando carenze motivazionali e inesistenza dei presupposti per le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e ha rigettato come infondati tutti i ricorsi presentati dagli indagati avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia. Nel dettaglio: la Corte ha ritenuto che molte delle censure del Pm fossero tentativi di riesame di valutazioni di merito (es. qualificazione associativa dei fatti, attualità del pericolo sulla base di elementi cronologicamente distanti) non ammissibili in sede di legittimità; per i singoli indagati esclusi dalle misure (Pinto Giuseppe, Peza Andi, Gobbo Silvano, Bettinelli Valdo) la Cassazione ha confermato l'assenza, secondo il Tribunale, dell'attualità del pericolo di reiterazione ove rilevata la distanza temporale e l'insufficienza degli elementi nuovi allegati dal Pm; quanto agli indagati sottoposti ad arresti domiciliari, i ricorsi difensivi sono stati ritenuti infondati perché il Tribunale aveva dato adeguata e plausibile motivazione sul grado di gravità indiziaria e sull'attualità e concretezza del rischio di recidiva (intercettazioni, ruoli, comportamento e collegamenti fra indagati). Sono state inoltre rigettate memorie di soggetti non legittimati a partecipare e si è condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 codice di procedura penale

    La Corte ha richiamato l'art. 192, comma 3, in relazione al valore probatorio delle intercettazioni come possibile riscontro alle dichiarazioni dei coindagati; ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei contenuti intercettivi come elemento di riscontro degli elementi dichiarativi tra coimputati anche in sede cautelare

  • art. 616 codice di procedura penale

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto dei ricorsi; la Corte ha disposto l'onere delle spese a carico degli appellanti difensivi

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle decisioni cautelari è limitato: non può trasformarsi in un nuovo esame di merito delle valutazioni probatorie e prognostiche svolte dal giudice del riesame; le valutazioni di merito adeguatamente motivate sono difficilmente rivedibili
  • Per la sussistenza della misura cautelare la ‘attualità del pericolo di reiterazione’ richiede elementi concreti e, soprattutto, temporalmente prossimi o adeguatamente collegati alla situazione presente: indizi risalenti a lungo tempo prima possono essere insufficienti se non accompagnati da fatti recenti
  • Le nuove risultanze investigative (perquisizioni, sequestri, somme trovate) devono essere specificamente descritte e cronologicamente collocate nell'impugnazione perché possano essere valutate: rimandi generici e non datati non sono idonei in Cassazione
  • Un unico episodio isolato, per quanto grave, è spesso insufficiente a giustificare misure restrittive perse nel tempo; invece la ripetizione, i ruoli professionali nel contesto criminoso e l'atteggiamento ‘professionale’ degli indagati rafforzano la predittività del rischio di recidiva
  • La qualità soggettiva (es. ex appartenente alle forze dell'ordine) non determina automaticamente un maggior pericolo cautelare: conta la pertinenza tra la condotta contestata e la posizione precedente, non la sola qualifica anagrafica
  • I difensori che contestano motivazioni di merito devono fornire censure specifiche e puntuali: critiche generiche alla valutazione delle intercettazioni o alla ricostruzione fattuale sono normalmente inaccettabili in sede di legittimità
  • Soggetti non parte dell'impugnazione (es. persone non compresi nell'elenco degli impugnati) non hanno titolo a produrre memorie nel giudizio di Cassazione e tali atti sono irricevibili

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