Cassazione Penale, Ordinanza n. 05284/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai restanti motivi. Il ricorrente ha dedotto in modo generico la verifica di cause di non punibilità, ma la Corte rileva che tale censura è radicalmente inammissibile perché incompatibile con il rito definito mediante concordato sulla pena e con la rinuncia ai motivi non coltivati. Non emergono dal testo ulteriori dati sui fatti contestati o sui reati originari.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che il motivo dedotto, concernente genericamente cause di non punibilità, non è scrutinabile perché l'appello era stato definito con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., ossia mediante concordato sulla pena con rinuncia ai restanti motivi. La decisione è adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza d'appello era stata pronunciata a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai restanti motivi; in tale contesto non è ammissibile introdurre in cassazione censure generiche su cause di non punibilità estranee ai motivi residui.
La Corte ritiene di poter decidere de plano sulla inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa all'esito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e vi è rinuncia ai restanti motivi, il ricorso per cassazione non può introdurre censure generiche su questioni non più devolute.
- La deduzione, in cassazione, di cause di non punibilità formulata in modo meramente generico è inammissibile se non si confronta con la struttura del rito definitorio prescelto e con la rinuncia ai motivi.
- L'inammissibilità del ricorso consente la decisione de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con applicazione delle conseguenze economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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