Cassazione Penale, Sentenza n. 23428/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha revocato la detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., carenza di motivazione in relazione alla memoria difensiva e ai documenti tempestivamente depositati, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità e che il ricorrente non ha indicato in quale modo il contenuto della memoria avrebbe scardinato il convincimento del Tribunale circa le violazioni delle prescrizioni. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato adeguatamente la revoca della detenzione domiciliare sulla base dei controlli del 18/08/2023 e del 03/09/2023, che avevano accertato l'assenza del detenuto dall'abitazione nonostante un ammonimento precedente. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; qui è stato invocato per censurare la presunta carenza di motivazione relativamente alla memoria difensiva.
Prevede la facoltà delle parti di depositare memorie nel corso del giudizio; la Corte ricorda che il deposito non comporta automaticamente nullità se la memoria non è specificamente valutata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per limiti di riproduzione del motivo di ricorso; indica la cornice formale entro cui è stato esaminato il motivo in cassazione.
Norma che pone a carico della parte soccombente le spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- L'omessa esplicita valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente la nullità del provvedimento; il vizio incide sulla congruità e correttezza della motivazione e va dedotto mostrando il nesso tra quanto depositato e l'errore di decisione.
- In sede di impugnazione è onere del ricorrente indicare specificamente quale argomento decisivo contenuto nella memoria avrebbe mutato il giudizio del giudice; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- La revoca di una misura alternativa alla detenzione è giustificata quando emergono violazioni ripetute delle prescrizioni, soprattutto se già intervenuto ammonimento del magistrato e se le violazioni sono documentate da atti degli organi di controllo.
- Nei procedimenti su misure alternative è determinante la prova documentale dei controlli (rapporti degli operatori, orari, constatazioni): tali elementi, se ben motivati dal giudice, rendono difficile per il ricorrente ottenere l'annullamento in sede di legittimità.
- Per contrastare efficacemente la revoca di una misura alternativa conviene che il beneficiario documenti tempestivamente e in modo preciso giustificazioni delle eventuali assenze (es. certificati, testimoni, comunicazioni al magistrato) e indichi esplicitamente in che modo tali elementi incidono sulla valutazione della non meritevolezza.
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