Cassazione Penale, Sentenza n. 17812/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che, in parziale riforma dell'assoluzione di primo grado, aveva ritenuto la sua responsabilità ai soli fini civili per diffamazione aggravata a mezzo post pubblicato sulla propria bacheca Facebook. Il motivo di ricorso (unico) deduceva l'insufficienza del quadro indiziario ritenuto probatorio dalla Corte d'Appello: gli indizi non avrebbero la triplice attitudine richiesta (gravi, precisi e concordanti) per eliminare il ragionevole dubbio e la motivazione del giudice di merito non avrebbe analizzato adeguatamente la capacità dimostrativa e il grado di inferenza di tali indizi.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia dello stesso ricorrente, effettuata tramite il difensore di fiducia (procura speciale). A seguito della dichiarazione di inammissibilità la sentenza impugnata è passata in giudicato. Il Collegio ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa connessi alla causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma è richiamata in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016
Giurisprudenza che afferma che la rinuncia valida al ricorso per Cassazione estingue il rapporto processuale e determina il passaggio in giudicato della sentenza al momento della dichiarazione d'inammissibilità.
Corte Costituzionale n.186 del 2000
Corte Cost. n.186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di rilevare profili di colpa connessi all'inammissibilità dell'impugnazione e, conseguentemente, all'irrogazione di una somma a titolo di contributo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia valida al ricorso per Cassazione (anche operata tramite difensore munito di procura) rende il ricorso inammissibile e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; si perde così la possibilità di ottenere il controllo di legittimità sul merito.
- Prima di rinunciare a un rimedio di impugnazione è necessario valutare le conseguenze pratiche e patrimoniali (perdita di possibilità di revisione, mantenimento di eventuali obblighi civili già riconosciuti, pagamento delle spese e possibili somme alla Cassa delle ammende).
- Quando il motivo di impugnazione riguarda l'insufficienza degli indizi, il ricorso deve dimostrare con chiarezza la mancanza della "triplice attitudine" (gravi, precisi e concordanti) degli elementi indiziari; la Corte di legittimità esamina se la motivazione di merito ha logicamente e congruamente valutato la capacità dimostrativa degli indizi.
- Il difensore può validamente rappresentare la volontà di rinuncia del cliente: tale atto deve risultare espresso e formalmente valido per produrre gli effetti di estinzione del rapporto processuale.
- In presenza di profili di colpa nella proposizione o nella gestione dell'impugnazione, il giudice di legittimità può disporre l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali.
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