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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della deliberazione di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 349 del 24.05.2018, avente ad oggetto l' « Approvazione Piano Programma del Commissario straordinario A.R.I.C. nominato con decreto presidenziale n. 5/2018 » (doc. 3), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, -del decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 25 del 23.04.2018, avente ad oggetto la « Nomina del Commissario Straordinario ARIT, di cui all'art. 22, L.R. 14 marzo 2000, n. 25 recante “Organizzazione del comparto dei sistemi informatici e telematici” », nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; -della deliberazione di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 610 del 07/08/2018, avente ad oggetto "Regolamento di attuazione A.R.I.C. - Modifica ai sensi delle disposizioni transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.R. 34/2016 e s.m.i.", nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa201800336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni e decreto regionali relativi all'approvazione del piano-programma, alla nomina del commissario straordinario e al regolamento di attuazione dell'organismo regionale per l'informatica e la telematica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Undici persone fisiche hanno proposto ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, per ottenere l'annullamento di atti della Regione Abruzzo concernenti la riorganizzazione dell'organismo regionale per l'informatica e la telematica, e in particolare dell'approvazione del piano-programma del commissario straordinario, della nomina del commissario straordinario e del regolamento di attuazione dell'organismo. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Rilevata la risalenza del ricorso e richiamato il dovere del giudice e delle parti di cooperare alla realizzazione della ragionevole durata del processo, ha invitato la parte ricorrente a manifestare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la persistenza dell'interesse alla decisione di merito. Il mancato riscontro potrà essere valutato in sede decisoria e comporterà la fissazione dell'udienza di merito senza possibilità di ulteriore dilazione. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    il giudice e le parti abbiano il dovere di cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Il giudice richiama il dovere di cooperazione processuale quale fondamento dell'invito alla parte ricorrente a confermare la persistenza dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • In un giudizio amministrativo risalente, il giudice può invitare la parte ricorrente a manifestare entro un termine assegnato la persistenza dell'interesse alla decisione, in attuazione del dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo.
  • La mancata risposta all'invito a confermare la persistenza dell'interesse non determina automaticamente, sulla base della sola ordinanza, la definizione del giudizio, ma può essere valutata nella successiva decisione e comporta la fissazione dell'udienza di merito senza ulteriore dilazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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