Cassazione Penale, Ordinanza n. 12184/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse di un'imputata condannata dalla Corte di appello di Napoli per il delitto di riciclaggio. Il primo motivo contestava la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità ex art. 648-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione del fatto e delle prove. Il secondo motivo chiedeva la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di truffa ex art. 640 c.p., assumendo che la ricorrente avesse concorso nel reato presupposto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, perché la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio e a una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità; quanto al secondo, perché la Corte di merito aveva escluso elementi idonei a configurare una partecipazione al reato di truffa, rilevando invece che l'imputata aveva messo a disposizione la propria Postepay consapevole, quantomeno a titolo di dolo eventuale, che il transito e il successivo prelievo di denaro avrebbero agevolato il reimpiego e reso difficile il tracciamento delle somme di provenienza illecita.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che il primo motivo non poteva essere accolto perché volto a ottenere una diversa lettura dei fatti rispetto a quella già compiuta dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto integrati sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del riciclaggio e aveva valorizzato l'assenza di una ricostruzione alternativa e la tardività della denuncia di smarrimento, presentata solo dopo l'illecito versamento. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto infondato, essendo stata esclusa la partecipazione della ricorrente al reato presupposto di truffa e risultando invece valorizzata la consapevole messa a disposizione della carta per facilitare il movimento di denaro illecito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base della condanna per il delitto di riciclaggio; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una rivalutazione del fatto e che la responsabilità può fondarsi sulla consapevole agevolazione del transito e dell'occultamento della provenienza illecita delle somme.
La disposizione è evocata solo quale ipotesi alternativa di truffa quale reato presupposto; la Corte esclude che nel caso emergano elementi idonei a configurare un concorso della ricorrente in tale reato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto l'apparente veste di vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Nel delitto di riciclaggio, la responsabilità può essere sorretta dalla consapevole messa a disposizione di strumenti di pagamento o di canali finanziari idonei a far transitare denaro di provenienza illecita e a ostacolarne la tracciabilità, anche quando la consapevolezza dell'agevolazione sia apprezzata in termini di dolo eventuale.
- La richiesta di riqualificazione del fatto come concorso nel reato presupposto deve poggiare su elementi positivamente indicativi della partecipazione al reato a monte; in difetto, resta ferma la qualificazione nel reato di riciclaggio quando la condotta si esaurisca nell'agevolazione del reimpiego o dell'occultamento delle somme.
- La presentazione tardiva della denuncia di smarrimento, se successiva all'illecito utilizzo dello strumento di pagamento, può costituire elemento valorizzabile nella ricostruzione della consapevolezza dell'agente e nell'esclusione di una versione alternativa dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →