Cassazione Civile, Ordinanza n. 16764/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una aspirante docente aveva adito il giudice ordinario con ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., chiedendo la disapplicazione degli atti presupposti e consequenziali e la modifica/integrazione della Graduatoria Provinciale per le Supplenze per il biennio 2020/2021-2021/2022, nella parte in cui era stata esclusa. L'esclusione dipendeva dal mancato riconoscimento di un requisito formativo: ad un esame integrativo di economia politica sostenuto presso l'università erano stati attribuiti 10 CFU invece dei 12 ritenuti necessari dalla ricorrente, la quale sosteneva che, alla luce della disciplina applicabile e del d.P.R. n. 19 del 2016, l'esame aveva valore annuale e comportava il riconoscimento di 12 CFU. Con il regolamento preventivo di giurisdizione, la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; le amministrazioni resistenti sostenevano invece la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Procuratore generale concludeva per la giurisdizione ordinaria.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione perché proposto nell'ambito di un procedimento cautelare ante causam. La Corte ha ribadito che, per tali procedimenti, non è ammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., poiché i provvedimenti cautelari ante causam ex art. 700 c.p.c. sono privi di stabilità e inidonei al giudicato e contro di essi non è proponibile neppure il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Le spese del regolamento sono state compensate, tenuto conto della qualità delle parti e della difforme conclusione del Procuratore generale.
Norme richiamate
ricorso cautelare ante causam
Il provvedimento cautelare d'urgenza ante causam è considerato privo di stabilità e inidoneo al giudicato; per tale ragione non consente di introdurre validamente un regolamento preventivo di giurisdizione.
regolamento preventivo di giurisdizione
Il regolamento preventivo non è ammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento e l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice competente.
art. 111 Cost.
ricorso straordinario per cassazione
Neppure il ricorso straordinario per cassazione è esperibile contro i provvedimenti cautelari ante causam, poiché tali provvedimenti non sono definitivi né idonei al giudicato.
art. 2, comma 3, lett. e-bis, d.l. n. 35 del 2005
modifiche al sistema dei procedimenti cautelari
Le modifiche normative richiamate non incidono sul principio per cui i provvedimenti urgenti ante causam restano privi di stabilità e non impugnabili con ricorso straordinario o regolamento preventivo di giurisdizione.
conversione del d.l. n. 35 del 2005
È richiamata come disciplina di contesto del sistema cautelare, senza derogarvi quanto all'inammissibilità del regolamento preventivo in materia cautelare ante causam.
È evocato solo quale parametro sostanziale dal quale la ricorrente faceva derivare il diritto al riconoscimento di 12 CFU per l'esame sostenuto.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile se è proposto nell'ambito di un procedimento cautelare instaurato ante causam, perché in tale fase manca ancora il giudizio di merito rispetto al quale si possa configurare l'interesse attuale alla pronuncia sulla giurisdizione.
- I provvedimenti cautelari d'urgenza ante causam ex art. 700 c.p.c. sono privi di stabilità e non sono idonei al giudicato; di conseguenza non possono essere aggirati i limiti di impugnabilità mediante regolamento preventivo di giurisdizione.
- Quando il procedimento è solo cautelare e non è stato introdotto il merito, la questione di giurisdizione deve ritenersi prematura e non scrutinabile dalla Corte di cassazione in via preventiva.
- La non impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione dei provvedimenti cautelari ante causam si riflette anche sull'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione relativo a quel medesimo procedimento.
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