Cassazione Penale, Sentenza n. 6936/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Amato impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua istanza di applicazione dell'art. 649 c.p.p. sul presupposto che la sentenza irrevocabile del Tribunale di Perugia del 4/7/2016 per tre furti non coincidesse con il decreto penale irrevocabile per ricettazione emesso dal GIP di Napoli il 21/7/2009. Il Tribunale di Ancona aveva ritenuto che i beni sequestrati non fossero i medesimi indicati nelle sentenze di condanna, rilevando discrepanze descrittive, dichiarazioni delle persone offese rese al PM in assenza di contraddittorio e l'esistenza di furti ulteriori che avrebbero potuto giustificare la provenienza di quei beni. Amato denunciava travisamento della sentenza di cognizione, violazione delle norme sugli atti istruttori (art. 666 c.p.p.) e vizio di motivazione per aver dato rilievo a dichiarazioni assunte senza la presenza della difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, ma ha solo il potere-dovere di interpretarlo e di acquisire elementi limitatamente a chiarire aspetti necessari all'esecuzione. Ha inoltre stabilito che prove dichiarative devono essere assunte con le modalità dell'esame testimoniale e non su iniziativa del PM in assenza del contraddittorio. Poiché l'ordinanza impugnata aveva fatto uso di elementi probatori acquisiti senza contraddittorio e aveva sostanzialmente travisato il giudicato, la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Ancona per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
Disciplina il divieto di un secondo giudizio per fatti già oggetto di giudicato; rilevante per valutare la coincidenza materiale tra reati cui si riferiscono provvedimenti irrevocabili
art. 666 cod. proc. pen., commi 5 e 6
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori limitati per acquisire documenti e assumere prove utili all'esecuzione, ma entro i limiti del contraddittorio e delle modalità processuali previste
Norme sul procedimento probatorio e sulle modalità di assunzione della testimonianza rilevate come obbligatorie quando si utilizzano prove dichiarative nel giudizio dell'esecuzione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può modificare il contenuto essenziale del giudicato: può solo interpretarlo e chiarirne i limiti in funzione esecutiva
- Quando la coincidenza materiale tra reati già giudicati appare chiara negli atti, va applicato il divieto di un secondo giudizio ex art. 649 c.p.p.; dubbi richiedono accertamenti istruttori nel rispetto del contraddittorio
- Le prove dichiarative rilevanti per l'esecuzione devono essere assunte con le modalità previste per l'esame testimoniale; non sono utilizzabili dichiarazioni rese al PM in assenza della difesa
- I poteri istruttori del giudice dell'esecuzione (art. 666) vanno esercitati in modo limitato e garantendo il confronto tra le parti; l'acquisizione di atti esterni è ammessa solo per chiarire elementi essenziali del giudicato
- In presenza di indicazioni precise nel capo di imputazione o nella sentenza irrevocabile che attestino la coincidenza fattuale, il giudice dell'esecuzione deve riconoscere la preclusione di un nuovo accertamento sui medesimi fatti
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