Ordinanza n. 975/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Campania ha disposto la revoca della gestione della rivendita di generi di monopolio n. -OMISSIS- di Acerra (NA) e dell'annessa ricevitoria del lotto -OMISSIS- in capo alla Sig.ra -OMISSIS-, con contestuale chiusura delle stesse ed incameramento delle cauzioni prestate a garanzia degli obblighi contrattuali; b) ove occorrer possa del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di mera esecuzione e comunicazione della revoca agli enti terzi; c) ove occorrer possa della determina prot. n. -OMISSIS- di incameramento della cauzione lotto; d) ove occorrer possa della determina prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2026 di incameramento della cauzione tabacchi; e) ove occorrer possa, della nota prot. n. -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento; f) ove occorrer possa, del verbale redatto congiuntamente dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Scafati/Sezione Operativa Pronto Impiego e dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Marcianise/Nucleo Mobile in data 23/07/2025, acquisito agli atti con prot. n. -OMISSIS-; g) ove occorrer possa, di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, del procedimento amministrativo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della gestione di una rivendita di generi di monopolio e dell'annessa ricevitoria del lotto, con chiusura degli esercizi e incameramento delle cauzioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocato la gestione della rivendita di generi di monopolio e dell'annessa ricevitoria del lotto, disponendone la chiusura e l'incameramento delle cauzioni. Sono stati altresì impugnati gli atti esecutivi e comunicativi della revoca, le determine di incameramento delle cauzioni, la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale della Guardia di Finanza posto a fondamento dell'azione amministrativa e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dall'ordinanza emergono, quali profili valutati in sede cautelare, la contestazione della sussistenza dell'abitualità delle condotte richiesta dall'art. 34, n. 9, l. n. 1293/1957 e la mancata condivisione degli accertamenti contenuti nel verbale della Guardia di Finanza. Il giudice rileva inoltre che la ricorrente non ha proposto querela di falso contro tale verbale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che apparisse sussistente l'abitualità richiesta dall'art. 34, n. 9, l. n. 1293/1957 quale presupposto della revoca, in ragione della reiterazione delle condotte. Ha inoltre valorizzato il fatto che la ricorrente non avesse proposto querela di falso contro il verbale di accertamento della Guardia di Finanza, posto a fondamento del provvedimento impugnato. Il TAR ha richiamato l'orientamento secondo cui la revoca della gestione della rivendita costituisce esercizio di potere discrezionale dell'Amministrazione, anche perché le irregolarità astrattamente suscettibili di revoca possono, ove ritenute non sufficientemente gravi, essere sanzionate con una pena pecuniaria. Non è stata ravvisata la necessità di accordare la sospensione richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, n. 9, l. n. 1293/1957
abitualità richiesta ... come requisito della revoca della gestione delle rivendite
La reiterazione delle condotte può integrare il requisito dell'abitualità necessario per la revoca della gestione della rivendita.
art. 34, comma 1, l. n. 1293/1957
conferisce all'Amministrazione il potere discrezionale di procedere alla revoca della gestione della rivendita di tabacchi qualora il concessionario si renda colpevole di una delle condotte ivi puntualmente indicate
La revoca della gestione è espressione di potere discrezionale dell'Amministrazione in presenza delle condotte previste dalla legge.
al concessionario può essere inflitta una pena pecuniaria per ogni irregolarità gestionale, comprese quelle passibili di revoca della gestione, che non vengano ritenute di natura e gravità tali da comportare quest'ultima
La previsione di una sanzione pecuniaria alternativa, in relazione alla natura e gravità dell'irregolarità, conferma il carattere discrezionale della scelta tra sanzione pecuniaria e revoca.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare, respinta per l'assenza del necessario fumus boni iuris.
Massime di principio
- La reiterazione di condotte irregolari può integrare il requisito dell'abitualità previsto dall'art. 34, n. 9, l. n. 1293/1957 quale presupposto per la revoca della gestione di una rivendita di generi di monopolio.
- La revoca della gestione di una rivendita di tabacchi, in presenza di una delle condotte previste dall'art. 34, comma 1, l. n. 1293/1957, costituisce esercizio di potere discrezionale dell'Amministrazione; la previsione, nell'art. 35 della stessa legge, della possibile applicazione di una pena pecuniaria per irregolarità non ritenute sufficientemente gravi conferma la necessità di valutare natura e gravità della condotta.
- In sede cautelare, la mancata proposizione di querela di falso contro il verbale della Guardia di Finanza posto a fondamento del provvedimento impugnato costituisce un elemento valutabile dal giudice nel respingere la domanda per carenza di fumus boni iuris.
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