Cassazione Penale, Ordinanza n. 08490/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione in executivis tra trentadue sentenze di condanna, alcune delle quali relative a ricettazioni di assegni. Nel ricorso si lamentava che il giudice dell'esecuzione avesse valorizzato l'onere di allegazione dell'interessato e il concetto di abitualità senza considerare il nodo centrale della rideterminazione della pena a seguito dell'unificazione delle sentenze richieste. La Corte rileva però che le doglianze erano generiche e non sorrette da specifiche ragioni di fatto o di diritto: il richiamo alla 'continuità temporale' e a una 'reale e comune programmazione' non soddisfaceva l'onere di allegazione, anche perché le sentenze coprivano un arco temporale di 25 anni (1992-2017) e riguardavano reati eterogenei, elemento ritenuto indicativo di abitualità criminosa più che di unicità del disegno.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, chi chiede l'applicazione della continuazione in executivis deve assolvere uno specifico onere di allegazione, indicando elementi di fatto concreti e puntuali a sostegno dell'unitarietà del disegno criminoso.
- La mera deduzione di una continuità temporale o di una generica programmazione comune non è sufficiente a fondare la continuazione, se non è accompagnata da dati specifici idonei a superare una motivazione di rigetto basata sull'eterogeneità dei reati e sulla lunga distanza temporale tra i fatti.
- Quando il ricorso si limita a contestare in modo generico la decisione del giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con la ratio del provvedimento impugnato, esso è inammissibile.
- Una pluralità di condanne distribuite su un arco temporale molto esteso e relative a reati di natura diversa può deporre più per l'abitualità delittuosa che per l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Come è indicizzato
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