Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 2 dicembre 2024, lamentando in sostanza il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti era congrua: i giudici avevano valorizzato le negative informazioni sulla personalità dell'imputato, già condannato in passato per numerosi e gravi reati, e l'assenza di elementi positivi. Quanto alla pena, la Corte evidenzia che era stata determinata con pena base nel minimo edittale e con aumenti molto contenuti per la continuazione, sicché la censura sulla dosimetria era infondata. Le doglianze del ricorrente sono qualificate come del tutto generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti generiche, perché fondata su elementi di personalità e sull'assenza di profili positivi, in conformità all'art. 62-bis c.p. e ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Ha inoltre ritenuto incensurabile la determinazione della pena, essendo stata fissata al minimo edittale con aumenti per continuazione molto ridotti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente
Il giudice può fondare il diniego o il riconoscimento delle attenuanti generiche anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p., inclusi personalità dell'imputato, gravità del fatto e modalità esecutive.
È richiamato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza, anche solo in via prevalente, elementi negativi attinenti alla personalità dell'imputato o alle modalità del fatto, purché la motivazione sia logica e coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Non è censurabile in cassazione una determinazione della pena che risulti ancorata al minimo edittale e a modesti aumenti per continuazione, se la motivazione richiama in modo non illogico la gravità del fatto e la personalità dell'autore.
- Le censure di legittimità che si limitano a contestare in modo generico la valutazione di merito sulle attenuanti generiche o sulla quantificazione della pena sono destinate all'inammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile, quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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