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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04275/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La questione sulla correlazione tra imputazione e sentenza è stata ritenuta manifestamente infondata, e comunque irrilevante perché il diverso reato era stato dichiarato estinto per prescrizione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 13/10/2023. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, perché il giudice di appello avrebbe dato al fatto una diversa qualificazione giuridica, richiamata nel provvedimento come riferita agli artt. 56 e 378 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato sotto tale profilo e comunque non più decisivo, poiché il diverso reato era già stato dichiarato estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 378 c.p.

    Richiamati come base della diversa qualificazione giuridica attribuita in appello al fatto contestato; il profilo relativo alla correlazione tra imputazione e sentenza è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438

    Citate a sostegno del principio secondo cui la diversa qualificazione giuridica del fatto può essere valutata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di correlazione tra imputazione e sentenza.

Massime di principio

  • La dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza è manifestamente infondata quando la censura riguarda solo la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata dal giudice di appello, in assenza di una effettiva mutazione del nucleo fattuale contestato.
  • Quando il reato diverso rispetto a quello originariamente contestato sia già stato dichiarato estinto per prescrizione, la censura relativa alla correlazione tra accusa e sentenza perde rilievo decisivo.
  • In sede di legittimità, una doglianza infondata sulla qualificazione giuridica del fatto non impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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