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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13576/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1178/2020. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la parte non aveva più interesse alla decisione perché aveva acquistato l'immobile oggetto della controversia. La società resistente ha depositato memoria dichiarando di non accettare la rinuncia e chiedendo la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, pur se sottoscritta dal difensore, perché questi era munito di procura idonea. Poiché la rinuncia non è stata accettata dalla resistente, la Corte ha esercitato il potere di provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, liquidate nel minimo dello scaglione e distratte a favore dei difensori della resistente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia non accettata, la Corte conserva il potere di provvedere sulle spese processuali

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale anche se sottoscritta dal difensore, quando la procura conferita in atti lo abiliti a compiere tale attività.
  • Se la rinuncia al ricorso per cassazione non è accettata dalla controparte, il giudizio si estingue ma la Corte può e deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente non impedisce la declaratoria di estinzione per rinuncia e può giustificare la liquidazione delle spese a suo carico.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non accettata, le spese possono essere liquidate anche avendo riguardo al minimo dello scaglione di riferimento e possono essere distratte in favore del difensore della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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