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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09329/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un comune, in servizio dal 1989 come collaboratore amministrativo inquadrato in categoria B3, ha chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto all'inquadramento nella categoria C con decorrenza dal 1.4.1999, invocando l'art. 3 del CCNL 31.3.1999 e i titoli di studio e professionali posseduti. Il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo la domanda riconducibile a una progressione verticale interna, quindi a una procedura concorsuale rientrante nella giurisdizione amministrativa. Riassunta la causa, il giudice amministrativo ha sollevato conflitto di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, sostenendo invece che la domanda riguardasse soltanto il corretto inquadramento nel nuovo sistema classificatorio contrattuale e, quindi, un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario. Il ricorso/regolamento è stato quindi incentrato sull'individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla domanda di esatto inquadramento conseguente alla trasposizione nel nuovo sistema di classificazione, con le conseguenze economiche e risarcitorie richieste.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia non riguardasse una procedura concorsuale interna di progressione verticale novativa, ma la corretta applicazione del nuovo sistema di classificazione contrattuale rispetto alla posizione funzionale già posseduta dal dipendente. Ha quindi cassato la pronuncia declinatoria del tribunale ordinario. Non sono state regolate le spese per assenza di attività difensiva delle parti in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001

    La riserva alla giurisdizione amministrativa riguarda solo le procedure concorsuali di assunzione, anche interne, quando comportino progressioni verticali novative e quindi una novazione oggettiva del rapporto; restano invece al giudice ordinario le controversie sulle progressioni all'interno della stessa area o categoria e sul corretto inquadramento contrattuale.

  • art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001

    Le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, anche con attribuzione di qualifiche superiori, sono governate dalla disciplina del rapporto di lavoro e non dalla giurisdizione amministrativa, se non integrano una progressione verticale novativa.

  • art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

    L'amministrazione, per le progressioni interne non novative, opera con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento sorreggono l'interpretazione restrittiva della giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali di assunzione.

  • art. 3 CCNL 31.3.1999

    La domanda era fondata sul nuovo sistema di classificazione contrattuale e sul suo rapporto con la precedente qualifica funzionale posseduta dal dipendente.

  • art. 7, comma 1, CCNL 31.3.1999

    Il personale già in servizio doveva essere inserito nel nuovo sistema classificatorio in corrispondenza della qualifica funzionale precedentemente posseduta.

Massime di principio

  • In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione ordinaria conosce tutte le controversie che attengono alla fase di esecuzione del rapporto di lavoro, compreso il corretto inquadramento derivante dall'applicazione della contrattazione collettiva.
  • La giurisdizione amministrativa residuale ex art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 è limitata alle procedure concorsuali di assunzione che producono una progressione verticale novativa, cioè l'accesso a una posizione funzionalmente diversa e non meramente più elevata nell'ambito della stessa area o categoria.
  • Quando la controversia riguarda il passaggio da un previgente sistema classificatorio a uno nuovo, occorre guardare al petitum sostanziale: se si chiede la corretta collocazione nella nuova classificazione in corrispondenza della posizione già rivestita, la domanda appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Le progressioni interne che restano nell'ambito della stessa area o categoria, anche se comportano miglioramenti di livello o di qualifiche, non sono equiparabili alle procedure concorsuali riservate alla giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicato

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