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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06257/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Un detenuto ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del giudice di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso un provvedimento disciplinare carcerario, con cui gli era stata irrogata la sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per dieci giorni. Il ricorso era stato redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, con ulteriore dichiarazione resa da lui stesso all’ufficio matricola della casa circondariale. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era privo di tale sottoscrizione, è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

  • L. 23/6/2017 n. 103

    È richiamata come fonte di modifica dell'art. 613 c.p.p., rilevante per il requisito di forma del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la sottoscrizione del difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione costituisce requisito di ammissibilità essenziale; la sottoscrizione personale dell’interessato non lo sostituisce.
  • L’inosservanza del requisito di forma previsto dall’art. 613 c.p.p. comporta l’inammissibilità del ricorso, senza esame del merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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