Cassazione Civile, Ordinanza n. 26182/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che l'atto sanzionatorio oggetto di impugnazione era stato annullato in autotutela dall'Amministrazione finanziaria. Da ciò ha tratto la conseguenza della cessazione della materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione sanzioni notificato a una società contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre in appello la CTR del Veneto aveva accolto il gravame dell'Ufficio, riformando la decisione favorevole al contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi. Nel giudizio di legittimità l'Amministrazione finanziaria si è costituita con controricorso e ha prodotto un atto di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in presenza dell'annullamento in autotutela dell'atto oggetto di lite.
Massime di principio
- Quando l'atto amministrativo impugnato viene annullato in autotutela nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto annullamento dell'atto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, poiché non residua una controversia da definire nel merito.
- La sopravvenuta eliminazione dell'atto oggetto di impugnazione comporta la compensazione delle spese dell'intero giudizio, ove il giudice ravvisi giusti motivi connessi alla vicenda processuale.
Come è indicizzato
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