Cassazione Penale, Ordinanza n. 00210/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/05/2024 che aveva confermato la sua condanna pronunciata dal Tribunale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, mentre la sentenza impugnata risultava sorretta da motivazione ampia e coerente, fondata in particolare sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla perizia grafologica e dalla ritenuta illogicità della versione difensiva. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché l'obbligo di rinnovazione della prova orale decisiva riguarda la riforma in appello di una sentenza assolutoria di primo grado, mentre nel caso concreto l'appello aveva confermato una condanna.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte non consentito perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e comunque non confrontato specificamente con la motivazione di merito; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato poiché l'art. 603 c.p.p. sulla rinnovazione istruttoria opera nel caso di riforma di assoluzione in appello e non quando la condanna di primo grado venga confermata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura che invoca la norma non può tradursi in una mera diversa lettura delle prove rispetto a quella adottata dai giudici di merito, se la motivazione della decisione impugnata è completa, coerente e specificamente argomentata.
L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante riassunzione delle prove orali decisive riguarda la riforma di una sentenza assolutoria di primo grado, non la conferma della condanna.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rilettura del merito o una diversa ricostruzione dei fatti se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica e da una valutazione conforme delle prove.
- La doglianza sul vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di principi astratti sulla valutazione della testimonianza della persona offesa è insufficiente.
- L'art. 603 c.p.p. impone la rinnovazione della prova orale decisiva in appello solo quando il giudice di secondo grado intenda riformare una sentenza di assoluzione di primo grado; tale obbligo non sussiste in caso di conferma della condanna.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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