Cassazione Penale, Ordinanza n. 02905/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla natura non consentita e sulla genericità del motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti. Dal testo non è possibile desumere il reato presupposto oggetto della sentenza ex art. 444 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata era una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo attinente alla qualificazione giuridica dei fatti. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sia perché la censura sulla qualificazione giuridica non è consentita nei limiti del rito, sia perché il motivo era formulato in modo del tutto generico. Non emergono dal testo ulteriori dati sui fatti materiali o sul capo di imputazione oggetto del patteggiamento.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata emessa a seguito di patteggiamento; il ricorso non può essere utilizzato per contestare in modo ampio la qualificazione giuridica dei fatti oltre i limiti consentiti dal rito.
È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti sono soggette ai limiti propri del rito e possono essere dichiarate inammissibili se non consentite dalla legge.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando risulta generico, ossia non specifica in modo adeguato le ragioni della dedotta erroneità della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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