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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12377/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva impugnato una delibera assembleare con cui erano stati approvati lavori straordinari di manutenzione della pavimentazione e della rete fognaria condominiali, affidati a una società della quale l'amministratore del condominio risultava socio e amministratore unico. Il Tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per successiva revoca della delibera, ma aveva posto le spese a carico del condominio per soccombenza virtuale, ravvisando un conflitto di interessi. La Corte d'appello ha riformato la regolazione delle spese, ritenendo che la qualità dell'amministratore non integrasse causa di invalidità della delibera, anche perché non era stato allegato che egli avesse indotto in errore l'assemblea o influenzato il voto dei partecipanti. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 1137 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato l'azione e prospettato la necessità di attivare un diverso procedimento di volontaria giurisdizione contro l'amministratore; 2) violazione degli artt. 2373 e 2377 c.c., lamentando che fosse stata esclusa la rilevanza della revoca della delibera e soprattutto del conflitto di interessi derivante dal fatto che l'amministratore fosse anche socio e amministratore unico della società appaltatrice dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché diretto contro un'obiter dictum della sentenza d'appello privo di incidenza causale sulla decisione, fondata invece sull'assenza di vizi della volontà dell'assemblea e sull'irrilevanza, ai fini dell'annullamento, della sola posizione dell'amministratore nella società aggiudicataria. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo corretto il giudizio della Corte territoriale: la revoca della delibera, non motivata, non consentiva di desumere la fondatezza delle doglianze; inoltre il conflitto di interessi rilevante ai fini dell'annullamento ex artt. 2373 e 2377 c.c. è quello tra i votanti che concorrono alla volontà collettiva, mentre l'amministratore di condominio presenzia ma non vota, salvo che sia anche condomino, circostanza non allegata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    L'impugnazione della delibera condominiale non può fondarsi su un richiamo a una pretesa impropria via procedimentale se la decisione impugnata si basa, in realtà, sull'assenza di invalidità della delibera e di vizi della volontà assembleare.

  • art. 1129, comma 11, c.c.

    La possibile revoca giudiziale dell'amministratore per condotte contestate costituisce un profilo distinto e, nel caso, era solo un rilievo incidentale non decisivo ai fini della validità della delibera.

  • art. 2373 c.c.

    Il conflitto di interessi rilevante è quello del soggetto che partecipa al voto e concorre alla formazione della volontà collettiva; non è sufficiente, di per sé, la posizione dell'amministratore che presenzia all'assemblea ma non vota.

  • art. 2377 c.c.

    L'annullamento della deliberazione richiede che il vizio incida sulla formazione della volontà assembleare; in difetto di allegazioni su influenza del voto o vizi della volontà, la delibera non è annullabile.

Massime di principio

  • In materia condominiale, il conflitto di interessi è rilevante ai fini dell'annullamento della delibera solo se riguarda soggetti che partecipano al voto e concorrono alla formazione della volontà assembleare.
  • La sola circostanza che l'amministratore sia socio o amministratore di una società affidataria di lavori condominiali non determina automaticamente l'invalidità della deliberazione, se non è allegato e provato che egli abbia influenzato il voto dei condomini o viziato la volontà assembleare.
  • La revoca successiva della delibera, se non accompagnata da una motivazione chiara, non consente di desumere in modo univoco l'avvenuto riconoscimento della fondatezza dell'impugnazione ai fini della regolazione delle spese.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure dirette contro affermazioni meramente incidentali o obiter dicta prive di nesso causale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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