Cassazione Penale, Sentenza n. 48688/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di applicazione dell'indulto. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che non era stata contestata nell'imputazione l'aggravante "mafiosa" ritenuta dal giudice ed erroneamente valutata ostativa all'applicazione dell'indulto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. La decisione impugnata aveva motivato il diniego del beneficio con due profili distinti: 1) la presenza di una condanna con pena superiore a due anni per reato commesso nel quinquennio utile dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006, idonea a determinare la revoca dell'indulto; 2) l'ostatività in relazione al titolo di reato per il quale era stata ritenuta anche l'aggravante (aggravante mafiosa). Il ricorso ha contestato solo il secondo profilo (presunta mancata contestazione dell'aggravante) senza controargomentare in relazione alla prima causa ostativa (la condanna >2 anni nel quinquennio), sicché risultava generico e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La legge ha fissato il periodo e le condizioni per l'applicabilità dell'indulto; l'ordinanza ha ritenuto che reati commessi nel quinquennio e condanne con pena superiore a due anni ostano all'applicazione del beneficio (causa di revoca/ostatività).
art. 7 legge n. 203/1991 (aggravante mafiosa)
L'aggravante mafiosa, se accertata in sentenza con riferimento al delitto per il quale si chiede il beneficio, costituisce titolo ostativo all'applicazione dell'indulto; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'aggravante fosse stata contestata in fatto e accertata in sentenza.
Norma che prevede la condanna delle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000
sent. n. 186/2000 Corte Cost.
Richiamata in relazione ai criteri per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui non sussistono elementi per escludere la colpa, per cui è stata irrogata la sanzione alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (richiami: Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010; Sez. 1, n. 50685 del 18/09/2019)
Sez. 1, n. 15462 del 31/03/2010; Sez. 1, n. 50685 del 18/09/2019
La giurisprudenza ha ritenuto che la sussistenza di una condanna con pena superiore a due anni per reato commesso nel quinquennio costituisce profilo ostativo all'applicazione dell'indulto; pertanto anche un accertamento di tal genere legittima il diniego del beneficio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e affrontare puntualmente tutti i profili che hanno retto la decisione impugnata: se il provvedimento motiva il diniego su più basi, il ricorrente deve impugnare ciascuna di esse, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità.
- La presenza di una condanna con pena superiore a due anni per reato commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge dell'indulto è, secondo la giurisprudenza, causa ostativa all'applicazione del beneficio e costituisce un valido motivo di diniego anche se sussiste contestualmente un problema sull'eventuale aggravante.
- L'aggravante mafiosa, se accertata in sentenza rispetto al reato per il quale si chiede il beneficio, è ostativa all'applicazione dell'indulto: il ricorrente che intenda contestare tale profilo deve indicare chiaramente se l'aggravante era o meno oggetto di imputazione e provare la sua mancata contestazione o inesistenza.
- La mancata deduzione di argomentazioni rilevanti nella impugnazione (omessa impugnazione di uno dei motivi decisivi) può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (spese e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione è opportuno valutare e contestare separatamente tutti i profili ostativi (causa di revoca per precedenti condanne, natura del titolo di reato, aggravanti applicate), documentando le ragioni in modo specifico e preciso.
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