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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR che aveva liquidato in € 600,00, oltre accessori, le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata aveva ottenuto dal giudice civile la condanna del Ministero al pagamento di € 12.640,00 per la non corretta ricostruzione della carriera. Nel successivo giudizio promosso innanzi al TAR per l'esecuzione del giudicato, il TAR aveva liquidato le spese processuali in € 600,00, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. La parte ha appellato esclusivamente il capo relativo alle spese, deducendo che la liquidazione fosse inferiore ai parametri tariffari minimi previsti dalla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale n. 55 del 2014 e dai successivi parametri applicabili. Ha inoltre sostenuto che la motivazione della liquidazione fosse inadeguata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto non corretta la somma di € 600,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 147 del 2022. Il giudice ha chiarito che la quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità giudiziale, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme meramente simboliche né scendere sotto le soglie minime previste dai parametri applicabili. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica, poiché la controversia era oggettivamente non complessa e seriale. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in € 800,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in € 300,00, oltre accessori, anch'esse distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali costituisce espressione della discrezionalità del giudice, ma non può determinare l'attribuzione di somme meramente simboliche lesive del decoro professionale.
  • Nell'applicazione dei parametri forensi, il giudice non può scendere al di sotto delle soglie minime inderogabili individuate dalla disciplina tariffaria applicabile, anche quando ritenga la controversia seriale o oggettivamente non complessa.
  • Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la statuizione sulle spese quando deroga alla regola della soccombenza; la motivazione della quantificazione, invece, può essere sintetica purché consenta di comprendere le ragioni della concreta liquidazione.
  • Quando l'appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali, il valore della controversia in secondo grado coincide con quello delle sole spese legali contestate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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