Cassazione Civile, Ordinanza n. 02602/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente patrocinio)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento dinanzi alla giustizia tributaria. La commissione competente aveva rigettato l'istanza perché non risultava prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito complessivo richiesta dall'art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002; l'interessato sosteneva di avere inserito tale dichiarazione direttamente nel corpo del ricorso. Il giudice tributario aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che in materia tributaria siano impugnabili solo gli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 o altri atti amministrativi con natura provvedimentale. In cassazione il ricorrente deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 99-137 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio fosse impugnabile con opposizione davanti al Presidente dell'autorità giudiziaria cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto, e quindi che il rimedio fosse stato erroneamente qualificato/inammissibilmente negato.
La decisione
La Corte, richiamando un precedente delle Sezioni Unite intervenuto nel frattempo, ha rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Ha affermato che l'impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla commissione di cui all'art. 138 del T.U. spese di giustizia, deve essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 del medesimo testo unico e non con il ricorso ex art. 99, poiché tale ultimo rimedio è strutturalmente collegato al processo penale e non è estensibile al processo tributario. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha compensato le spese per la novità della questione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito è indicata come requisito documentale dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato; il mancato deposito era la ragione del rigetto amministrativo.
il rimedio non è estensibile al processo tributario, perché connesso per stretta inerzia al processo penale.
individua la commissione competente che emette il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio.
è il rimedio corretto per contestare il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
viene richiamato per il perimetro degli atti impugnabili nel processo tributario, ma la Corte ne supera l'applicazione riconoscendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si impugna con il ricorso previsto per il processo penale, ma con l'opposizione disciplinata dal testo unico spese di giustizia.
- I rimedi processuali previsti per un determinato rito non possono essere estesi ad altri riti in assenza di un'espressa previsione normativa, soprattutto quando il rimedio sia strutturalmente ancorato a un diverso tipo di processo.
- Quando sopravviene un autorevole arresto delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione e cassare il provvedimento impugnato senza rinvio, dichiarando la giurisdizione del giudice corretto.
- La novità assoluta della questione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- La mancata o erronea individuazione del mezzo di impugnazione corretto può condurre a una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02582/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02583/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02588/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02590/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02591/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02592/2026 del 06/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →