Cassazione Penale, Ordinanza n. 02524/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 18 febbraio 2025 deducendo, in sintesi, due censure: da un lato la mancanza di motivazione sugli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione; dall'altro l'asserita incongruenza della decisione d'appello, che avrebbe fatto riferimento a quattro aumenti a titolo di continuazione pur essendo, secondo il ricorrente, soltanto due i reati per i quali era stato operato l'aumento di pena. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate, osservando che la motivazione sugli aumenti era comunque desumibile dal riferimento alle modalità dei fatti, realizzati con ingiustificata violenza, e che la Corte territoriale aveva correttamente considerato quattro reati in ragione del numero dei quattro agenti che avevano riportato lesioni.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censuri la motivazione sulla determinazione degli aumenti di pena per continuazione quando la decisione impugnata contenga un riferimento sufficiente alle modalità concrete della condotta e alla loro gravità.
- In tema di continuazione e di determinazione del trattamento sanzionatorio, la pluralità dei fatti-reato può essere correttamente desunta dalla pluralità delle persone offese o degli eventi lesivi, quando ciò trovi riscontro nella motivazione della sentenza.
- La mera contestazione di un preteso errore numerico nella quantificazione degli aumenti di pena non integra un vizio rilevante se la sentenza d'appello chiarisce il numero dei reati valorizzando gli elementi fattuali posti a base della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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