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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39602/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta l'ordinanza impugnata che aveva negato il riconoscimento della continuazione in executivis. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello, sezione distaccata di Sassari, che aveva respinto la sua richiesta ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati oggetto di tre sentenze indicate nell'istanza. Deduceva violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente negato l'unificazione sotto il vincolo della continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la continuazione era stata già esclusa dal giudice della cognizione; ha quindi valorizzato l'effetto preclusivo del giudicato formatosi su tale esclusione, affermando che, quando in sede di cognizione è stato negato il vincolo tra un reato associativo e un altro reato, il giudice dell'esecuzione non può poi riconoscere la continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati in continuazione con quello per il quale il vincolo era stato negato.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione, ma non quando il relativo disconoscimento sia già stato coperto da giudicato in sede di cognizione con efficacia preclusiva estesa ai reati connessi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può riconoscere la continuazione tra reati quando il vincolo sia stato già negato con decisione irrevocabile in sede di cognizione, perché su tale punto opera il giudicato.
  • L'efficacia preclusiva del giudicato sull'esclusione della continuazione tra due reati si estende anche ai reati che risultino rispettivamente connessi a quelli già valutati, impedendo un riconoscimento surrettizio del vincolo tramite altre combinazioni di reati.
  • Nel ricorso per cassazione contro il diniego di riconoscimento della continuazione in executivis, la mera deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale non è sufficiente se la decisione impugnata si fonda correttamente su una preclusione da giudicato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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