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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12163/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/10/2024. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio e la rivalutazione dei fatti, anche sotto il profilo dell'identificazione dell'autore del reato e dell'opportunità di una integrazione probatoria in appello ex art. 603 c.p.p. Il secondo motivo censurava il giudizio di comparazione tra circostanze opposte e, in sostanza, il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto al minimo edittale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il primo motivo mirava a una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove, già congruamente apprezzate dai giudici di merito, e che non vi erano i presupposti per disporre integrazione probatoria in appello perché non risultavano prove nuove o sopravvenute, né incompletezza del materiale probatorio già acquisito. Il secondo motivo è stato giudicato non scrutinabile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il bilanciamento tra circostanze e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La Corte afferma che i poteri di integrazione probatoria in appello presuppongono la novità e decisività della prova richiesta, nonché l'incompletezza del compendio probatorio già acquisito; in assenza di tali presupposti non sussiste obbligo di attivare l'istruttoria integrativa.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel contesto della valutazione della prova, nel senso che l'apprezzamento degli elementi probatori e della loro convergenza compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove, perché la rilettura del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito quando la motivazione sia logica e completa.
  • L'identificazione dell'imputato, se fondata su elementi convergenti e ragionevolmente certi, non può essere sovvertita in cassazione attraverso una diversa apprezzazione delle emergenze probatorie.
  • L'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato condizionato o in appello è ammissibile solo se la prova richiesta è nuova, decisiva e idonea a colmare reali lacune del materiale già acquisito; in mancanza di tali presupposti la mancata attivazione dei poteri istruttori non è censurabile.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili solo per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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