Sentenza del 17/01/2024 n. 2051 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Accertamento tributario - Accertamento penale - Autonomia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva su due profili principali: 1) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escussione di testi sopravvenuti (curatore del fallimento e funzionario dell'Agenzia delle Entrate) al fine di dimostrare la mancata insinuazione dell'Erario nel passivo fallimentare e l'eventuale insussistenza del credito erariale; 2) la censura circa la mancata sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo dei reati contestati (bancarotta fraudolenta documentale, sottrazione/distruzione di scritture contabili e reati fiscali), deducendo che le scritture non sarebbero mai state istituite per il periodo rilevante, che la ricostruzione contabile non sarebbe stata difficoltosa e che alcuni fatti sarebbero anteriori all'assunzione della carica dell'imputato. In primo e secondo grado l'imputato era stato condannato per: violazioni fiscali (art. 5 e art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, omissione dichiarazioni e occultamento/distruzione di scritture), e reati fallimentari (artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 legge fallimentare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare ha ritenuto non fondata la doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria perché la richiesta di integrazione era vaga, generica e di natura esplorativa; ha ribadito l'autonomia dell'accertamento penale rispetto a quello tributario (artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 74/2000), con la conseguenza che l'inerzia o l'omessa azione dell'Amministrazione finanziaria (omessa emanazione di avvisi di accertamento o mancata insinuazione al passivo fallimentare) è irrilevante ai fini della prova penale del debito fiscale o del profitto illecito. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che si trattasse di mera riproposizione di censure già formulate e motivatamente rigettate in appello: la prova raccolta dalla Guardia di Finanza, la documentazione parziale rinvenuta presso terzi e le dichiarazioni rese nel processo sono state ritenute sufficienti a dimostrare gli elementi materiali e soggettivi dei reati contestati. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, l'imputato confermato nelle condanne e condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riguarda l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; utilizzato per contestare l'elemento materiale del reato di evasione fiscale per l'anno 2012.
Sanziona la distruzione o occultamento delle scritture contabili; impiegato per contestare la condotta di occultamento/distruzione delle scritture dal 2012 al 2017.
D.Lgs. n. 74/2000, artt. 20 e 21
Interpretazione centrale: gli articoli sanciscono l'autonomia dell'accertamento penale rispetto a quello tributario, implicando che gli atti (o la mancanza di atti) dell'Agenzia delle Entrate non vincolano né invalidano l'accertamento operato dalla polizia giudiziaria ai fini penali.
Legge fallimentare, art. 216, primo comma, n. 2
Riguarda la sottrazione o distruzione di libri e scritture contabili in funzione di procurarsi un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori; applicata per il capo di imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.
Norma attinente ai delitti in materia fallimentare; richiamata nel quadro delle condotte distruttive/occultative contestate.
Norma che regola gli effetti economici della declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'onere delle spese, applicata per l'imposizione delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere la responsabilità per colpa nel proporre il ricorso e per inquadrare il regime sanzionatorio previsto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'accertamento penale della polizia giudiziaria è autonomo rispetto all'accertamento tributario dell'Agenzia delle Entrate: l'assenza o l'inerzia dell'Amministrazione finanziaria non esclude né determina automaticamente l'insussistenza del debito fiscale ai fini penali.
- La prova del profitto illecito o del debito fiscale in sede penale può essere acquisita e sufficiente anche attraverso indagini e computi della Guardia di Finanza e documentazione rinvenuta presso terzi o tramite il curatore fallimentare, indipendentemente dall'azione amministrativa tributaria.
- Richieste di integrazione probatoria sopravvenute devono essere specifiche e non esplorative: doglianze vaghe o generiche sulla necessità di ulteriori escussioni testimonali sono spesso dichiarate inammissibili.
- Le contestazioni relative alla mancata tenuta delle scritture contabili e alla loro ricostruibilità richiedono una critica precisa degli elementi istruttori; mere asserzioni o ripetizioni di censure già decise non sono sufficienti a ribaltare la valutazione dei giudici di merito.
- La responsabilità penale deve essere valutata rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo nel periodo in cui l'imputato aveva effettivamente la disponibilità o la qualità (es. data di insediamento come legale rappresentante); tuttavia l'accertamento probatorio può comunque dimostrare condotte ostative o distruttive anche se riferite a periodi contigui.
- Chi propone ricorso in Cassazione con motivi infondati o meramente riproposti può incorrere nella declaratoria di inammissibilità e nell'onere delle spese processuali e nell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
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