Cassazione Penale, Ordinanza n. 28118/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per un tentativo di furto, contestato come fatto commesso in concorso e non portato a compimento per l'intervento del personale di vigilanza. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge, omessa assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa e vizio di motivazione, sostenendo che l'azione fosse inidonea ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p., perché la vicenda si era svolta sotto costante vigilanza degli addetti alla sicurezza e risultava altresì ripresa dai sistemi di videosorveglianza; secondo la difesa, ciò rendeva comunque impossibile il conseguimento del fine delittuoso secondo una prognosi ex ante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché fondato su una lettura dell'art. 49, comma 2, c.p. incompatibile con la norma e con la giurisprudenza di legittimità. Ha ribadito che, nel reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta e va apprezzata con giudizio ex ante di prognosi postuma; non è sufficiente che l'azione sia stata contrastata o neutralizzata da cause esterne, come la vigilanza degli addetti o la registrazione video. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato contestato.
richiamato per qualificare il fatto come tentativo non portato a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
norma incriminatrice del furto oggetto dell'imputazione.
la difesa invocava l'inidoneità dell'azione; la Corte precisa che, per il reato impossibile, l'inidoneità deve essere assoluta e va valutata ex ante secondo prognosi postuma, non essendo decisive le cause estrinseche di impedimento.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel reato impossibile, l'inidoneità dell'azione non coincide con la mera mancata consumazione del reato per intervento di terzi o per ostacoli esterni, ma richiede una inidoneità assoluta della condotta a produrre l'evento.
- La valutazione dell'inidoneità dell'azione deve essere compiuta con giudizio ex ante, attraverso una prognosi postuma riferita al momento del fatto.
- La presenza di sistemi di vigilanza o videosorveglianza che consentano di interrompere o documentare l'azione non rende di per sé impossibile il reato, se la condotta conserva astratta idoneità causale.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando pretende di applicare l'art. 49, comma 2, c.p. in contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Parte generale
- Delitti contro il patrimonio
- Parte generale
- Delitti contro il patrimonio
- Parte generale
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