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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09899/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi dedotti non rientravano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Como. Dal testo emerge che il ricorso mirava a censurare l'entità della pena applicata, ritenuta dal ricorrente eccessiva, ma non denunciata come illegale. La Corte osserva che, per le sentenze ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso concreto si contesta soltanto la misura della pena, senza allegarne l'illegalità, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge

    Nel caso di sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tassativi: difetto di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena

    La decisione impugnata è una sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale opera il regime impugnatorio speciale previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso in modo tassativo e non può essere utilizzato per contestare liberamente la congruità della pena se questa non sia illegale.
  • La deduzione dell'eccessività della pena è inammissibile quando non si traduca in una denuncia di illegalità del trattamento sanzionatorio.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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