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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17382/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP che non aveva convalidato il fermo di Ferko Luciano e Vogu Leonard, deducendo violazione di legge. Il ricorrente ha sostenuto che sussistesse lo stato di "quasi flagranza" ai sensi dell'art. 382 c.p.p., perché gli indiziati si erano dati alla fuga, erano stati rinvenuti con abiti corrispondenti alla descrizione della persona offesa e si trovavano in evidente stato di agitazione, sudati e affannati, elementi che a suo avviso configuravano con alta probabilità la commissione immediata del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'individuazione degli odierni fermati sia avvenuta a seguito di attività di indagine (acquisizione di informazioni dalla persona offesa) e non per immediata e autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria, di tracce del reato collegate inequivocabilmente agli indiziati. Pertanto lo stato di "quasi flagranza" non era configurabile e l'ordinanza del GIP che non convalidò il fermo è rimasta confermata. Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, non è stata disposta la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 382 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 382 c.p.p. nel senso che lo stato di "quasi flagranza" richiede l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato; elementi desunti da successive attività di indagine (es. informazioni della persona offesa) non sono sufficienti.

  • Cass. Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021 (precedente citato)

    Richiamata dalla Corte come principio consolidato: è illegittimo l'arresto in flagranza quando l'individuazione del responsabile deriva da attività d'indagine (assunzione di informazioni, ecc.) e non da immediata percezione delle tracce del reato da parte della polizia giudiziaria.

Massime di principio

  • Lo stato di "quasi flagranza" richiede che gli operatori di polizia giudiziaria percepiscano immediatamente e autonomamente le tracce del reato e il loro collegamento inequivocabile con l'indiziato; l'identificazione ottenuta tramite informazioni acquisite in seguito non è sufficiente.
  • Fattori quali fuga, corrispondenza degli abiti alla descrizione e stato di agitazione possono essere elementi indizianti, ma da soli non bastano a convalidare un fermo come "quasi flagranza" se non esiste una percezione immediata di tracce collegate al reato.
  • Se l'arresto/fermo è basato su investigazioni o acquisizione di dichiarazioni successive all'evento, il provvedimento di convalida del fermo è vulnerabile e può essere annullato o ritenuto illegittimo.
  • Nel giudizio di cassazione la parte ricorrente (anche se pubblica) deve dimostrare che sussistessero i presupposti di immediata percezione previsti dalla norma; in mancanza, il ricorso viene rigettato e non si impongono le spese processuali alla pubblica accusa.

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