Cassazione Civile, Ordinanza n. 01125/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (controricorrente)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso di una parte e condannato quest'ultima alle spese in favore dei controricorrenti. Le parti vittoriose nel giudizio definito con l'ordinanza del 2021 hanno chiesto la correzione del provvedimento perché nel dispositivo non era stata inserita la distrazione delle spese in favore dei loro difensori dichiaratisi antistatari, pur avendo formulato tempestiva richiesta nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Inoltre è stata chiesta la correzione anche per la mancata liquidazione delle spese relative a un procedimento cautelare di inibitoria ex art. 373 c.p.c. svoltosi davanti alla Corte d'appello di Venezia. La parte intimata nel procedimento di correzione non ha contrastato la richiesta. La Corte ha ritenuto fondata la domanda limitatamente alla distrazione delle spese di legittimità, reputandola statuizione dovuta e quindi emendabile con il rimedio della correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., mentre ha escluso la correzione in relazione alle spese della fase di inibitoria, non essendo dimostrato che l'ordinanza originaria non le avesse già ricomprese nella liquidazione complessiva o che richiedessero autonoma statuizione.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente la richiesta di correzione dell'errore materiale. Ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente inserendo nel dispositivo, oltre alla condanna alle spese di legittimità, anche la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari delle parti vittoriose. Ha invece respinto la richiesta di ulteriore correzione relativa alla mancata liquidazione delle spese del procedimento di inibitoria ex art. 373 c.p.c., perché non risultava provato l'errore denunciato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione, per assenza di contrasto tra le parti.
Norme richiamate
memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese formulata nelle memorie depositate in prossimità dell'adunanza camerale è stata ritenuta tempestiva e idonea a fondare la correzione
procedimento di inibitoria svoltosi ex art. 373 c.p.c.
La Corte richiama la fase cautelare di inibitoria come voce di spese per la quale era stata chiesta la liquidazione, ma esclude la correzione per difetto di prova dell'omissione
Il rimedio per l'omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è individuato nel procedimento di correzione degli errori materiali, esperibile anche avverso le pronunce della Cassazione
La correzione degli errori materiali è ammessa anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione
art. 111, comma 2, Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo viene richiamato come criterio che impone di evitare inutili dispendi di attività processuali
La Corte dispone la correzione dell'ordinanza e manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.
- La distrazione delle spese, quando tempestivamente richiesta e fondata sulla dichiarazione di antistatarietà, costituisce statuizione dovuta e non discrezionale; la sua omissione può essere corretta senza riapertura del merito.
- La correzione non è ammissibile quando la parte non dimostri in modo specifico che il provvedimento originario abbia effettivamente omesso una statuizione dovuta, specie con riguardo alla liquidazione di spese relative a fasi o procedimenti ulteriori.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il giudice può integrare il dispositivo con statuizioni accessorie necessarie e predeterminate, purché l'omissione sia oggettivamente riconoscibile e non richieda valutazioni discrezionali sostanziali.
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