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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50350/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava per violazione di legge e vizio di motivazione la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), deducendo che la Corte di appello non aveva correttamente valutato la nuova disciplina dell'esimente intervenuta con il d.lgs. 150/2022.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato quanto al profilo dell'applicabilità retroattiva dell'art. 131-bis a seguito del d.lgs. 150/2022022, e ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (reato commesso l'8 maggio 2015; termine massimo di prescrizione scaduto il 18 aprile 2023, con conteggio che tiene conto della sospensione 23/05/2017-31/10/2017). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La modifica del regime di applicabilità dell'esimente introdotta dal d.lgs. 150/2022 opera retroattivamente; alla luce della nuova disciplina il giudice avrebbe dovuto valutare la possibile causa di non punibilità per particolare tenuità, considerando i precedenti penali non specifici e l'assenza di indicazione di reati gravi

  • d.lgs. 150/2022

    Intervento legislativo che ha modificato il regime applicativo dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto che tale modifica operi retroattivamente e possa rilevare a favore dell'imputato

  • norme sulla prescrizione (calcolo termini)

    La Corte ha applicato i principi di calcolo del termine di prescrizione, tenendo conto della data del reato (8/05/2015), delle sospensioni indicate (23/05/2017-31/10/2017) e ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo scaduto il 18/04/2023)

Massime di principio

  • La modifica normativa che amplia l'ambito di applicazione di una causa di non punibilità può operare retroattivamente e quindi essere valutata nei procedimenti ancora aperti o in pendenza di impugnazione, a favore dell'imputato.
  • Quando si discute l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. occorre valutare la specificità e la gravità dei precedenti penali: precedenti non specifici o l'assenza di reati gravi favoriscono il riconoscimento della particolare tenuità.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione alle date del reato, ai termini massimi e ad eventuali sospensioni; se la prescrizione è intervenuta, la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • In ricorso è utile contestare sia la mancata valutazione di cause di non punibilità alla luce di mutamenti normativi sia il corretto computo dei termini di prescrizione, perché entrambi i profili possono condurre all'annullamento per estinzione del reato.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche se il motivo principale dell'impugnazione verte su altra questione (come la particolare tenuità)

Testo integrale

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