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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21030/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un soggetto esercenti attività di raccolta scommesse per conto di un operatore estero un avviso di accertamento relativo al mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'annualità 2008. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo accoglimento in primo grado; l'appello era stato rigettato dal giudice tributario regionale. In cassazione il ricorso era stato affidato a dieci motivi, ma prima della decisione l'Agenzia ha comunicato di avere disposto lo sgravio/annullamento in autotutela della pretesa fiscale. Preso atto dell'annullamento, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto del provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2008 e ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'intera posizione controversa. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, rilevando che la definizione sopravvenuta della controversia è intervenuta nel corso del giudizio anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale n. 27/2018. La Corte ha infine precisato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come gli altri casi di estinzione del giudizio, esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha affermato che non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere, perché esso consegue solo a declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

  • Corte cost. n. 27/2018

    Richiamata quale elemento sopravvenuto che ha inciso sulla definizione della controversia e sulla compensazione delle spese.

  • Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19560

    Richiamata per il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l'atto impositivo impugnato viene annullato in autotutela nel corso del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere se viene meno integralmente la pretesa oggetto della lite.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • In tale ipotesi le spese possono essere compensate quando la sopravvenuta definizione della controversia dipende da un intervento normativo o giurisprudenziale intervenuto nelle more del giudizio.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo assimilabile a una causa estintiva del giudizio, esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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