Cassazione Penale, Sentenza n. 45953/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del 30/03/2021 che aveva confermato il giudizio di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. Il ricorrente deduceva: 1) la remissione di querela sarebbe stata tacitamente accettata e quindi rilevante; 2) vizi nella valutazione della prova in ordine alla sussistenza della violenza privata (sosteneva che la persona offesa era costretta con violenza e minaccia ad allontanarsi, quindi richiedeva una diversa ricostruzione fattuale e probatoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto il primo motivo irrilevante poiché il fatto (danneggiamento con minaccia/violenza alla persona, ex art. 635 c.p.) era procedibile d'ufficio alla data del reato, per cui la remissione di querela non incideva; il secondo motivo è qualificato come impugnazione di merito che richiede una rivalutazione della prova, non consentita in sede di legittimità salvo macroscopiche incongruenze che qui non emergono. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità dell'offesa)
Riconosciuta dalla Corte d'appello come causa di non punibilità rilevata in primo grado; la Corte di Cassazione osserva che, pur essendo formalmente proponibile il ricorso contro una sentenza che conferma la non punibilità per particolare tenuità, nel caso di specie i motivi proposti non erano fondati.
Alla data del fatto (29/11/2014) e tuttora, il danneggiamento aggravato da minaccia o violenza alla persona è procedibile d'ufficio. La Corte richiama che la minaccia/violenza è integrata se è contestuale al fatto produttivo del danneggiamento; in tale ipotesi il reato di minaccia può essere assorbito nel danneggiamento aggravato.
Principio di diritto sulla limitazione del sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione della prova
La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio; può sindacare la motivazione solo nel suo sviluppo logico-coerente e intervenire per vizi di motivazione macroscopicamente evidenti (illogicità patente). Motivi che chiedono rivalutazione del peso della prova sono inammissibili.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile d'ufficio (es. danneggiamento aggravato da violenza o minaccia alla persona ai sensi dell'art. 635 c.p.), la remissione di querela della persona offesa non impedisce l'azione penale: la remissione è irrilevante rispetto alla procedibilità d'ufficio.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione globale del merito probatorio; i motivi che si riducono a chiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo inesattezze motivazionali di macroscopica evidenza.
- Per integrare l'aggravante del danneggiamento con minaccia/violenza è sufficiente la contestualità della minaccia/violenza rispetto all'atto di danneggiamento; la minaccia può essere assorbita nel reato aggravato se avviene durante l'esecuzione dell'atto.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e, se del caso, al pagamento di somme a titolo di ammenda quando la colpa nella determinazione dell'inammissibilità lo giustifica.
- Quando le questioni giuridiche sono consolidate e non complesse, la Corte può adottare una motivazione in forma semplificata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45891/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45892/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45895/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45897/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45902/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45907/2022 del 05/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →