Cassazione Civile, Ordinanza n. 12938/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione di crediti promossa da una creditrice nei confronti di una società debitrice, quest'ultima ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, nel successivo giudizio di merito instaurato dalla creditrice opponente dopo la sospensione ex art. 624 c.p.c., ha eccepito tempestivamente l'incompetenza per valore del Tribunale. Il Tribunale di Roma ha poi declinato la competenza ritenendo competente il Giudice di pace. La ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza deducendo, da un lato, l'inammissibilità della pronuncia sull'eccezione di incompetenza perché intervenuta oltre la prima udienza e, dall'altro, l'erroneità della declinatoria per valore, sostenendo che la domanda introdotta nel merito comprendesse anche una domanda riconvenzionale di accertamento di un controcredito superiore al limite di competenza del Giudice di pace.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, affermando che la preclusione dell'art. 38 c.p.c. riguarda il rilievo officioso della competenza in assenza di eccezione di parte, mentre qui l'eccezione di incompetenza per valore era stata tempestivamente sollevata dalla parte convenuta nel giudizio di merito, senza preclusioni di fase. Ha invece accolto il secondo motivo: la domanda della ricorrente, interpretata dal suo tenore testuale, integrava una domanda riconvenzionale di accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in compensazione dalla controparte; tale domanda, avendo un valore superiore a euro 5.100,00, determinava la competenza per valore del Tribunale, dovendosi applicare il criterio dell'art. 17 c.p.c. in combinazione con l'art. 10, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione nel contesto del quale è sorta la controversia di merito.
richiamato per la sospensione dell'esecuzione e la successiva instaurazione del giudizio di merito.
la preclusione temporale riguarda il rilievo officioso dell'incompetenza da parte del giudice, non l'eccezione tempestivamente proposta dalla parte.
il criterio relativo alla competenza per valore nell'esecuzione forzata incide sulla determinazione del giudice competente nella controversia considerata.
la competenza per valore va valutata tenendo conto del cumulo delle domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto.
anche in caso di eventuale nullità dell'atto introduttivo della domanda ulteriore, il giudice adito conserva il potere di conoscerla e di consentirne la sanatoria.
le spese possono essere compensate in presenza delle ragioni indicate dalla Corte costituzionale e in considerazione della novità della questione.
richiamato per il deposito delle memorie in vista dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- La preclusione alla rilevazione dell'incompetenza prevista dall'art. 38 c.p.c. opera per il rilievo officioso del giudice, ma non impedisce la decisione sull'eccezione di incompetenza tempestivamente proposta dalla parte convenuta.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della competenza per valore occorre considerare anche una eventuale domanda riconvenzionale di accertamento di un controcredito, se tale domanda emerge dal contenuto dell'atto introduttivo.
- La competenza per valore non si determina isolando una sola domanda, ma tenendo conto del cumulo di domande proposte contro il medesimo soggetto secondo la regola generale dell'art. 10, comma 2, c.p.c.
- La eventuale vaghezza, pretestuosità o persino nullità della domanda ulteriore non esclude di per sé la competenza del giudice adito a conoscerla, essendo il giudice stesso competente anche a rilevarne i vizi e a consentirne la sanatoria.
- In presenza di una questione di competenza chiarita solo successivamente e di una domanda con profili non univoci da valutare nel merito, la compensazione delle spese può essere giustificata.
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