Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30779/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un amministratore di società fallita per bancarotta impropria da operazioni dolose, contestandogli di aver cagionato il fallimento della società mediante il sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali nel periodo 2003-2006, con accumulo di un debito erariale superiore a 1.100.000 euro e successivo abbandono della gestione con trasferimento della carica a un prestanome. Con il ricorso si denunciavano: 1) vizi di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, contestando il nesso causale tra omessi versamenti e dissesto, la quantificazione del debito tributario, la mancata considerazione della possibilità di fronteggiare l’esposizione con crediti e rimanenze, la mancata valorizzazione dell’assoluzione per distrazione e l’assenza di prova di una partecipazione concreta e consapevole del ricorrente alla gestione e alla politica di inadempimento fiscale; 2) omessa riqualificazione del fatto in bancarotta semplice, sostenendosi che, al più, la condotta integrasse colpa cosciente e non dolo, con conseguente necessità di applicare la fattispecie più favorevole ex art. 224 l. fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, limitatamente alle censure relative al nesso causale e all’elemento soggettivo, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo insufficiente e in parte apodittico sulla effettiva entità del debito tributario, sulla sua composizione temporale, sulla collocazione del dissesto, sull’eventuale incidenza di ulteriori fattori causali (in particolare mancata riscossione dei crediti sociali e altri avvicendamenti gestionali) e sulla concreta prevedibilità del dissesto da parte del ricorrente. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma, affinché vengano nuovamente valutati il nesso eziologico e il dolo della fattispecie, restando salva ogni ulteriore valutazione sulla diversa qualificazione giuridica prospettata in subordine dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    la fattispecie di bancarotta impropria per operazioni dolose richiede che le operazioni dolose abbiano inciso causalmente sul dissesto; l’inadempimento tributario e previdenziale rileva solo se si traduce in una scelta gestionale dolosa idonea a provocare un depauperamento incompatibile con l’interesse dell’impresa e concretamente prevedibile come fonte di dissesto

  • art. 224, comma 1, nn. 1) e 2), legge fallimentare

    richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto, in ipotesi di mera colpa o colpa cosciente; il giudice di rinvio dovrà valutare se ne ricorrano i presupposti

  • art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.

    norma posta a fondamento delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla formulazione dei motivi di ricorso

  • art. 56 c.p.

    richiamato solo indirettamente nella tassonomia non pertinente al caso; non emerge come norma applicata dalla decisione

  • art. 131-bis c.p.

    non richiamato nel testo

Massime di principio

  • Nella bancarotta impropria da operazioni dolose, il dolo deve investire le operazioni che conducono al dissesto, mentre il dissesto è evento non voluto; è sufficiente che esso sia concretamente prevedibile come conseguenza delle operazioni dolose, ma occorre una motivazione puntuale su causalità e prevedibilità.
  • Il sistematico omesso versamento di imposte e contributi può integrare "operazioni dolose" solo se si inserisce in una consapevole politica gestionale di inadempimento capace di produrre un depauperamento non giustificabile nell’interesse dell’impresa e causalmente incidente sul fallimento.
  • Quando la difesa contesta specificamente la consistenza del debito tributario e la sua incidenza sul dissesto, il giudice di merito deve confrontarsi con i dati contabili allegati e spiegare in modo non apodittico perché li ritenga inattendibili o irrilevanti.
  • Ai fini dell’accertamento del nesso causale nella bancarotta impropria, non basta richiamare genericamente il dissesto e la successiva dichiarazione di fallimento: occorre ricostruire la collocazione temporale dell’evento e verificare l’eventuale incidenza di fattori sopravvenuti o concorrenti.
  • La partecipazione dell’amministratore alla redazione dei bilanci o la sua qualifica formale non bastano, da sole, a dimostrare il dolo se non si prova la concreta conoscenza dell’effettiva entità dell’esposizione debitoria e la consapevole adesione alla scelta di non adempiere.
  • La possibile finalizzazione di cessioni di crediti o di liquidazione di rimanenze al risanamento dell’impresa è circostanza potenzialmente rilevante sia sul piano causale sia sul piano soggettivo, perché può escludere o attenuare l’idea di una politica dolosa di sistematico inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiNesso di causalitàDolo eventuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.