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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21187/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato con unico motivo la mancata rilevazione, nella sentenza impugnata, dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione. La vicenda processuale riguarda una condanna in contumacia del Tribunale di Roma del 24/10/2022 per furto pluriaggravato commesso il 24/12/1998; successivamente il giudice dell'esecuzione (Tribunale di Avellino) ha dichiarato la nullità della notifica dell'estratto contumaciale e dell'ordine di esecuzione (adito ex art. 670 c.p.p.). La ricorrente ha dedotto che non si applicavano le sospensioni previste dall'art. 175 c.p.p. e che, computando i termini, la prescrizione del reato (massimo anni 12 e mesi 6 ex artt. 157 e 161 c.p.) si era estinta il 24/06/2010, prima della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che non è applicabile per analogia la sospensione prevista dall'art. 175, comma 8, c.p.p. nel caso in cui la sentenza contumaciale sia stata ritenuta non esecutiva per omessa notifica dell'estratto e si sia proceduto alla rinnovazione; ha quindi ritenuto estinto il reato per prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    Strumento invocato dal giudice dell'esecuzione per valutare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e dichiararne la nullità, con conseguente rinnovazione; centrale per escludere l'applicabilità della sospensione prevista dall'art. 175 c.p.p. nel caso di restituzione nel termine.

  • art. 175 c.p.p. (commi 2 e 8)

    Il comma 2 disciplina la restituzione nel termine; il comma 8, nella formulazione antecedente ad alcune modifiche, prevedeva effetti sulla computazione della prescrizione in caso di restituzione. La Corte ha ritenuto che tale disciplina non sia estensibile analogicamente al caso in cui la sentenza è ritenuta non esecutiva per omessa notifica e la notifica venga rinnovata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 157 c.p.

    Usato per determinare la durata massima della pena e, insieme all'art. 161, per il calcolo del termine prescrizionale applicabile al reato contestato.

  • art. 161 c.p.

    Combinato con l'art. 157 per determinare il termine massimo di prescrizione (nella specie anni 12 e mesi 6) e il relativo momento di estinzione del reato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Riferimento normativo che legittima in cassazione la doglianza per intervenuta prescrizione, anche se proposta come unico motivo di ricorso.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha valutato l'assenza di elementi che consentissero una pronuncia ai sensi di tale norma e ha pertanto proceduto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione senza adottare misure diverse.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 6

    Riferimento storico normativo alle modifiche normative che hanno inciso sulla disciplina dell'art. 175 c.p.p.; la Corte ha richiamato la formulazione antecedente a tali modifiche per escludere l'estensione analogica in senso più sfavorevole alla parte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla intervenuta prescrizione anche come unico motivo (art. 606 c.p.p., lett. b).
  • La prescrizione va calcolata secondo le regole del codice penale (art. 157 e 161 c.p.) a partire dalla data del fatto; se risultante estinta prima della sentenza impugnata, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato.
  • La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. e la relativa sospensione del decorso della prescrizione non sono estensibili per analogia ai casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari la nullità della notifica dell'estratto contumaciale e ordini la rinnovazione: non si possono introdurre effetti 'in malam partem' per via analogica.
  • Se il giudice dell'esecuzione accerta l'omessa notifica rendendo la sentenza non esecutiva e dispone la rinnovazione, ciò non comporta automaticamente la sospensione dei termini di prescrizione prevista per la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.
  • Quando la prescrizione è accertata dalla Corte di Cassazione non sussistono i presupposti per il rinvio al giudice di merito: la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.

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