Cassazione Penale, Sentenza n. 47311/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 16/05/2024 che convalidava il provvedimento del Questore di Palermo (divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e obbligo di comparizione in determinate fasce orarie). Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 6 comma 2, l. n. 401/1989 per violazione del diritto di difesa: sostiene che la convalida del GIP sarebbe intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore riconosciuto al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie dopo la notifica del provvedimento questorile (notificato il 14/5/2024 alle 15:35).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha accertato che il provvedimento del Questore fu adottato il 13/5/2024 e notificato il 14/5/2024 alle 15:35; la richiesta di convalida del P.G. pervenne al GIP il 15/5/2024 alle 12:35; l'ordinanza di convalida fu depositata il 16/5/2024 alle 11:30 e notificata al ricorrente il 17/5/2024 alle 21:00. Pertanto il deposito della convalida è avvenuto prima della scadenza del termine delle 48 ore (che scadeva alle 15:35 del 16/5/2024). Inoltre la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha prodotto memorie né dedotto un concreto e specifico pregiudizio derivante dall'eventuale violazione del termine: la nullità derivante dall'inosservanza del termine è, secondo la giurisprudenza, deducibile alle condizioni dell'art. 182 c.p.p. e non comporta automaticamente l'annullamento dell'ordinanza in assenza di pregiudizio comprovato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Garantisce al destinatario del provvedimento questorile 48 ore per esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; la violazione del termine può dar luogo a nullità ma la sua efficacia è disciplinata dalla normativa sulle nullità processuali.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La nullità relativa connessa al diritto di intervenire nel procedimento rientra nelle ipotesi di nullità previste e richiede la deduzione nei modi e termini stabiliti dal codice.
Regola le condizioni e i termini per la deduzione delle nullità processuali; la violazione del termine per esercitare il diritto di difesa può essere rilevata solo secondo le condizioni previste da questa norma.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore previsto per esercitare il diritto di difesa decorre dalla notifica del provvedimento questorile e deve essere calcolato con precisione sugli orari di notifica e deposito.
- La convalida depositata prima della scadenza delle 48 ore è tempestiva; se anche fosse depositata prima impropriamente, la nullità risultante è relativa e richiede la deduzione secondo l'art. 182 c.p.p. e la prova di un concreto e specifico pregiudizio per produrre effetti annullatori.
- La mancata presentazione di memorie o di specifiche deduzioni nel periodo utile indebolisce la possibilità di ottenere l'annullamento della convalida per violazione del termine.
- In casi simili è fondamentale documentare immediatamente gli orari di notifica e deposito e, se si ritiene violato il diritto di difesa, specificare il pregiudizio subito (quali atti o circostanze non conosciute o non esaminate) per rendere efficace la censura della nullità.
- Per tutelarsi concretamente, il destinatario dovrebbe presentare memorie nei termini o, se impossibilitato, chiedere al giudice di sospendere la convalida o annotare formalmente la contestazione dell'avvenuta notifica per preservare la possibilità di eccepire la nullità.
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