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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47311/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 16/05/2024 che convalidava il provvedimento del Questore di Palermo (divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e obbligo di comparizione in determinate fasce orarie). Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 6 comma 2, l. n. 401/1989 per violazione del diritto di difesa: sostiene che la convalida del GIP sarebbe intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore riconosciuto al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie dopo la notifica del provvedimento questorile (notificato il 14/5/2024 alle 15:35).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha accertato che il provvedimento del Questore fu adottato il 13/5/2024 e notificato il 14/5/2024 alle 15:35; la richiesta di convalida del P.G. pervenne al GIP il 15/5/2024 alle 12:35; l'ordinanza di convalida fu depositata il 16/5/2024 alle 11:30 e notificata al ricorrente il 17/5/2024 alle 21:00. Pertanto il deposito della convalida è avvenuto prima della scadenza del termine delle 48 ore (che scadeva alle 15:35 del 16/5/2024). Inoltre la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha prodotto memorie né dedotto un concreto e specifico pregiudizio derivante dall'eventuale violazione del termine: la nullità derivante dall'inosservanza del termine è, secondo la giurisprudenza, deducibile alle condizioni dell'art. 182 c.p.p. e non comporta automaticamente l'annullamento dell'ordinanza in assenza di pregiudizio comprovato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 6, legge n. 401/1989

    Garantisce al destinatario del provvedimento questorile 48 ore per esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; la violazione del termine può dar luogo a nullità ma la sua efficacia è disciplinata dalla normativa sulle nullità processuali.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La nullità relativa connessa al diritto di intervenire nel procedimento rientra nelle ipotesi di nullità previste e richiede la deduzione nei modi e termini stabiliti dal codice.

  • art. 182 c.p.p.

    Regola le condizioni e i termini per la deduzione delle nullità processuali; la violazione del termine per esercitare il diritto di difesa può essere rilevata solo secondo le condizioni previste da questa norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore previsto per esercitare il diritto di difesa decorre dalla notifica del provvedimento questorile e deve essere calcolato con precisione sugli orari di notifica e deposito.
  • La convalida depositata prima della scadenza delle 48 ore è tempestiva; se anche fosse depositata prima impropriamente, la nullità risultante è relativa e richiede la deduzione secondo l'art. 182 c.p.p. e la prova di un concreto e specifico pregiudizio per produrre effetti annullatori.
  • La mancata presentazione di memorie o di specifiche deduzioni nel periodo utile indebolisce la possibilità di ottenere l'annullamento della convalida per violazione del termine.
  • In casi simili è fondamentale documentare immediatamente gli orari di notifica e deposito e, se si ritiene violato il diritto di difesa, specificare il pregiudizio subito (quali atti o circostanze non conosciute o non esaminate) per rendere efficace la censura della nullità.
  • Per tutelarsi concretamente, il destinatario dovrebbe presentare memorie nei termini o, se impossibilitato, chiedere al giudice di sospendere la convalida o annotare formalmente la contestazione dell'avvenuta notifica per preservare la possibilità di eccepire la nullità.

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