Cassazione Penale, Ordinanza n. 21372/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, senza esaminare nel merito la doglianza sulla responsabilità per concorso in rapina, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prova della responsabilità penale per il concorso nel reato di rapina. La Corte di cassazione rileva però che la censura è priva di concreta specificità ed è manifestamente infondata, perché in appello i motivi inerenti alla responsabilità risultavano già rinunciati; pertanto il giudice di secondo grado non poteva prenderli in considerazione e non vi è alcuna omissione censurabile in cassazione.
Norme richiamate
effetto devolutivo dell'impugnazione
L'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice dell'appello ai soli punti della decisione investiti dai motivi proposti; i punti oggetto di rinuncia non possono essere riesaminati.
Una volta rinunciati i motivi di appello, il giudice di appello non può considerarli né pronunciarsi su di essi.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello opera il principio devolutivo: il giudice del gravame può conoscere solo dei capi e punti della decisione specificamente devoluti con i motivi di impugnazione.
- La rinuncia ai motivi di appello determina la preclusione al loro esame da parte del giudice di secondo grado; non è quindi configurabile un vizio per omessa pronuncia su questioni validamente rinunciate.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che contestano la mancata trattazione di questioni già rinunciate in appello, specie quando il motivo sia generico o privo di concreta specificità.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: una doglianza meramente assertiva sulla prova della responsabilità, senza confronto con la preclusione derivante dalla rinuncia in appello, è manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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