Cassazione Civile, Sentenza n. 28859/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado: i motivi principali contestavano l'omessa pronuncia della Corte d'appello rispetto all'appello incidentale (richiesta di risarcimento per danni a mobilio, suppellettili, apparecchiature e oggettistica pari a Euro 37.900), la mancata considerazione dei pagamenti intervenuti durante il processo (Euro 4.851,55), la mancata detrazione dei corrispettivi per la tinteggiatura non eseguita, l'omessa valutazione degli oneri/accessori (IVA e accessori) nella quantificazione del danno, l'illegittima condanna in solido di Pasqua Murolo non destinataria del decreto ingiuntivo originario (ultrapetizione), l'omessa pronuncia sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio, l'omessa pronuncia sulla penale per ritardo e sull'eventuale danno non patrimoniale. Con ricorso incidentale Edilsoci deduceva a propria volta omessa valutazione del caso fortuito e errore nella compensazione/duplicazione dell'indennizzo rispetto alla manleva assicurativa. La Cassazione ha valutato che la sentenza impugnata ha omesso pronunce essenziali (art.112 c.p.c.) e non ha esaminato fatti decisivi (omessa esamina della mancata esecuzione della tinteggiatura; omissione di pronuncia sull'appello incidentale e su fattispecie rilevanti), nonché che la condanna in solido di Murolo costituiva ultrapetizione rispetto alle domande formulate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (omissione di pronuncia e/o mancata valutazione di fatti decisivi) e il primo motivo di ricorso incidentale di Edilsoci; ha ritenuto assorbiti il sesto motivo principale e il secondo motivo incidentale. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Perugia e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Perugia per nuovo esame alla luce delle questioni accolte, disponendo che il giudice del rinvio provveda anche a nuova regolazione delle spese (compresa la CTU) e ad eventuale detrazione degli importi già percepiti a titolo di indennizzo. La pronuncia della Cassazione comprende l'obbligo per il giudice di merito di esaminare espressamente le domande incidentali e i pagamenti in corso di causa e di rispettare i limiti della domanda (evitare ultrapetizione). La Corte ha inoltre riservato la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Usato per censurare la sentenza di merito: n.4 (omessa pronuncia) per non aver deciso sulle domande incidentali; n.3 (violazione di legge/erronea applicazione) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo) per non avere valutato pagamenti intervenuti, mancata esecuzione di opere e altri fatti decisivi.
Richiamato per il principio che il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti e sulle domande così come proposte: la mancata pronuncia su domande incidentali e su questioni decisive integra vizio censurabile in Cassazione.
Richiamato in ordine alla fissazione della trattazione per pubblica udienza (procedura e termini): la causa è stata assegnata alla pubblica udienza del 24-10-2024 nel rispetto dei termini processuali.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello omette di decidere espressamente su domande accessorie o incidentali (ad es. richiesta di risarcimento di danni diversi da quelli strutturali, penali contrattuali, danno non patrimoniale), ciò configura omissione di pronuncia rilevabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (n.4) e può portare alla cassazione con rinvio.
- Quando una sentenza si limita a recepire una perizia (CTU) senza specificare come siano state valutate contestazioni fondamentali (es. mancata esecuzione di una particolare lavorazione), non è automaticamente possibile ritenere implicito il rigetto delle deduzioni: il giudice deve esaminare espressamente i fatti decisivi (art. 360, n.5).
- I pagamenti intervenuti durante il processo devono essere considerati e portati in detrazione dalla pretesa riconosciuta; la mancata considerazione integra omissione di pronuncia/errore di diritto.
- Non è possibile estendere la condanna oltre i limiti della domanda (ultrapetizione): se la domanda originaria è stata proposta solo contro un soggetto, il giudice non può dichiarare obbligato in solido un terzo non chiamato nella domanda, salvo che la domanda sia stata espressamente estesa o vi sia valido motivo processuale per estensione.
- In caso di indennizzi assicurativi già corrisposti prima del giudizio, il giudice del rinvio deve evitare duplicazioni di indennizzo (doppia remunerazione del danno) e, se rilevante, detrarre quanto già pagato: ciò va valutato concretamente nel nuovo esame.
- La mancata pronuncia sulla sussistenza del caso fortuito — allegata come esonero di responsabilità — è motivo di cassazione se non risulta espressamente esaminata nel dispositivo o nella motivazione.
- La regolazione delle spese processuali e delle spese di CTU può essere rinnovata dal giudice del rinvio in conseguenza della cassazione e del nuovo accertamento fatto richiesto dalla Suprema Corte.
- In appello e in cassazione è essenziale che le parti specifichino chiaramente le udienze e i documenti nei quali hanno dedotto pagamenti o fatti decisivi, perché ciò consente alla Corte di verificare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28824/2024 del 08/11/2024
- Sentenza civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28827/2024 del 08/11/2024
- Sentenza civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28829/2024 del 08/11/2024
- Sentenza civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28863/2024 del 08/11/2024
- Sentenza civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28880/2024 del 08/11/2024
- Sentenza civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 28641/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →