Cassazione Civile, Sentenza n. 28827/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato estinto il giudizio di appello relativo a una pretesa di pagamento nei confronti della società Speci per mancata riassunzione dopo sospensione. In fase di appello il Comune aveva proposto querela di falso avverso documenti prodotti da Speci (in particolare un estratto del registro di contabilità e il XIII SAL con la riserva n.1). La Corte torinese ritenne che la querela di falso fosse ormai definitivamente decisa e che, quindi, fosse decorso il termine per la riassunzione, dichiarando estinto il giudizio; il Comune ha impugnato tale declaratoria in Cassazione per erronea individuazione dell'oggetto del giudizio di legittimità e per errata valutazione circa la sospensione e la decorrenza del termine di riassunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che la Corte di appello di Torino avesse erroneamente circoscritto l'oggetto del ricorso per cassazione proposto da Speci e la portata della sospensione disposta per la querela di falso: il ricorso per cassazione proposto da Speci investiva anche il capo della sentenza che aveva accertato la falsità del XIII SAL, e la sospensione del giudizio di merito aveva riguardato anche la domanda di falsità del XIII SAL. Di conseguenza il termine per la riassunzione non era mai iniziato e la declaratoria di estinzione era ingiustificata. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, ponendo a carico della Corte di merito la liquidazione delle spese di Cassazione.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato in relazione alla presunta nullità della sentenza impugnata per violazione dei mezzi di impugnazione: la Corte ha esaminato la delimitazione dell'oggetto del ricorso per cassazione e il difetto di valutazione della Corte territoriale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in ordine ai principi di decisione e alla necessità che il giudice determini correttamente l'oggetto del giudizio; la Cassazione ha censurato l'errata delimitazione dell'oggetto del ricorso di Speci fatta dalla Corte di appello.
art. 307 c.p.c., comma 3
Norma che disciplina il termine per la riassunzione della causa sospesa; la Corte ha precisato che tale termine decorre solo dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla questione pregiudiziale e che non può ritenersi decorso quando sul capo rilevante è pendente ricorso per cassazione.
art. 297 c.p.c., comma 1
Richiamato per definire il momento in cui una pronuncia sulla causa pregiudicante acquista efficacia per la decorrenza del termine di riassunzione (passaggio in giudicato). La Corte ha affermato che non si è verificato il presupposto del passaggio in giudicato quando è pendente ricorso per cassazione sullo stesso capo.
artt. 221 e 223 c.p.c.
Norme relative alla sospensione della causa per l'esistenza di questioni pregiudiziali; la Corte ha ricordato che la sospensione deve essere valutata nella sua effettiva portata materiale e che, se la questione pregiudiziale investe anche altri documenti rilevanti, la sospensione opera su tutta la materia da essa interessata.
art. 295 c.p.c.
Riferita come disciplina generale sulle questioni pregiudiziali e sulla loro incidenza; la sentenza sottolinea che l'ammissibilità di una querela di falso va valutata dal giudice del falso e non dal giudice della causa pregiudicata.
art. 380-bis c.p.c.
Applicata ai fini del procedimento in Cassazione: la pratica era stata inizialmente decisa in camera di consiglio ai sensi di questa norma e poi rimessa in udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando in appello la causa è sospesa per una querela di falso, il termine per la riassunzione della causa decorre solo dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla querela di falso che sia pregiudiziale alla causa principale.
- Se sulla pronuncia che decide la querela di falso è pendente ricorso per cassazione (o altro rimedio che ne impedisca il definitivo passaggio in giudicato), il termine per la riassunzione non inizia a decorrere e non si può dichiarare estinto il giudizio principale per mancata riassunzione.
- Il giudice di merito non può rigidamente limitare la sospensione a singoli documenti quando la pretese sostanziali (es. validità della riserva sul SAL) collegano organicamente più atti: rileva la finalità sostanziale dell'azione di falso e l'effetto che la decisione può avere sul merito.
- La valutazione dell'ammissibilità della querela di falso spetta al giudice competente per l'azione di falso; il giudice della causa pregiudicata deve tener conto dell'esistenza e dell'oggetto del giudizio pregiudicante, non sostituirsi al suo vaglio sul merito o sull'ammissibilità.
- Il principio del c.d. giudicato esterno e delle decisioni della Corte di Cassazione è rilevabile d'ufficio: una pronuncia della Cassazione che ha già esaminato questioni rilevanti può essere presa in considerazione anche se non allegata dalle parti.
- In situazioni analoghe, prima di dichiarare estinto un giudizio per inattività delle parti, il giudice deve verificare con attenzione se tutte le questioni pregiudiziali siano effettivamente divenute definitive e non siano comunque investite da impugnazioni.
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