Cassazione Civile, Sentenza n. 28863/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento disciplinare avviato dal Consiglio Notarile per aver emesso fatture e percepito somme in relazione a atti costitutivi di SRLS nel 2016 e 2017, nonostante l'art. 3 comma 3 del D.L. n.1/2012 prevedesse l'esenzione da diritti di bollo, segreteria e onorari notarili per tali atti; il notaio ha sostenuto che gli importi riguardavano rimborsi spese o compensi per attività di consulenza autonoma e che negli atti era riportata l'avvertenza di esenzione, chiedendo archiviazione o, in subordine, l'applicazione di sanzioni meno gravi (art.80 o art.136) e l'applicazione di attenuanti (art.144). Il Consiglio chiedeva la sospensione per un mese per la reiterazione della condotta.
La decisione
La Commissione Amministrativa ha accertato la percezione ripetuta di somme non dovute e ha ritenuto leso il decoro della professione; ha inflitto una sanzione pecuniaria (€7.200) concedendo attenuanti generiche. La Corte d'Appello ha rigettato i reclami (anche quello del Consiglio che chiedeva sospensione), confermando l'illecito disciplinare ex art.147 lett. a) legge notarile e ritenendo non applicabile l'art.80 per ragioni di specialità e gravità della condotta; ha invece sostituito la sospensione con sanzione pecuniaria in presenza di attenuanti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del notaio, confermando che le fatture costituivano prova diretta delle somme percepite come onorari/consulenza rientranti nell'esenzione e che il notaio non aveva dimostrato che si trattasse di prestazioni autonome non coperte dall'esenzione; ha osservato che, pur essendo possibile applicare l'art.80 in casi simili secondo la giurisprudenza, qui risulta prevalente la configurazione dell'art.147 lett. a) per il danno all'immagine della categoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate) e ad eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 comma 3 D.L. n.1/2012
L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili
Prevede l'esenzione dai diritti e dagli onorari per l'atto costitutivo di SRLS: nel caso ha impedito al notaio di richiedere onorari repertoriali per quelle costituzioni; le attività di consulenza rientrano nell'esenzione solo se sono funzionali e necessarie alla formazione e validità dell'atto.
art. 9 comma 13 D.L. 28.6.2013 n.76 (convertito L.9.8.2013 n.99)
Ha esteso l'esenzione originariamente limitata agli imprenditori infratrentacinquenni a tutti gli imprenditori; rilevante per affermare la generale gratuità dell'atto.
art. 147 lettera a) L. n.89/1913 (legge notarile)
E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità o reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
Norma disciplinare volta a tutelare il decoro e il prestigio della classe notarile; la Corte l'ha ritenuta applicabile perché la condotta del notaio ha leso l'immagine della professione.
art. 80 L. n.89/1913 (legge notarile)
Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, é punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito
Sanzione economica a tutela degli interessi dei clienti; la giurisprudenza può estendere la sua applicazione anche a casi di percezione totalmente indebita, ma non esclude l'alveo di applicazione dell'art.147 quando è offeso il decoro della categoria.
art. 136 L. n.89/1913
Prevede l'avvertimento come sanzione lieve; è applicabile quando manca la significativa gravità della condotta, ma qui è stata esclusa per la lesione del decoro.
art. 144 L. n.89/1913
Prevede attenuanti generiche; sono state concesse in ragione dell'esiguità del vantaggio e della restituzione di parte delle somme, riducendo la sanzione disciplinare.
art. 183-bis L. n.89/1913
Consente la sostituzione della sanzione della sospensione con altra (es. pecuniaria) in presenza di determinate condizioni; applicata per sostituire sospensione con multa.
artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Norme sulle prove presuntive; la Corte ha rilevato tuttavia che ha ritenuto provati i fatti dalle fatture (dichiarazioni di scienza) e non ha basato la decisione su inferenze presuntive.
art. 360 c.p.c.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato più motivi ai sensi del comma 1 n.3, tutti respinti.
art. 384 cod. civ.
Norma che disciplina la correzione della motivazione della Corte d'appello da parte della Cassazione; utilizzata per puntualizzare la motivazione sull'inapplicabilità dell'art.80.
Massime di principio
- La percezione di somme indicata nelle fatture emesse dal notaio costituisce prova diretta delle somme incassate e può essere decisiva in sede disciplinare se non adeguatamente giustificata.
- L'esenzione prevista dall'art.3 comma 3 D.L. n.1/2012 copre gli onorari per la redazione degli atti costitutivi di SRLS e le attività indispensabili per la formazione e validità del rogito; compensi aggiuntivi sono ammissibili solo se relativi ad attività di consulenza autonomamente identificabili e finalizzate a scopi ulteriori rispetto all'atto.
- L'art.80 legge notarile tutela l'interesse del cliente per somme maggiori di quelle dovute, ma quando la condotta ledere il decoro della categoria può trovare applicazione l'art.147 lett. a) con sanzioni più gravi; non esiste un rapporto di specialità automatico che faccia prevalere sempre l'art.80.
- La restituzione delle somme e l'esiguità del vantaggio possono costituire circostanze attenuanti e determinare la sostituzione della sospensione con una sanzione pecuniaria, ma non escludono la responsabilità disciplinare se la condotta è lesiva del decoro.
- Il notaio che intende giustificare compensi diversi dall'onorario repertoriale deve allegare e documentare tempestivamente in giudizio la loro autonoma natura e finalità; l'assenza di tale prova favorisce l'accertamento della contravvenzione all'esenzione.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma può essere rilevante solo se correttamente prospettata e supportata da elementi di fatto e diritto; la sua mera insinuazione senza prova non impedisce l'applicazione della norma disciplinare.
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