Cassazione Penale, Sentenza n. 484/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di truffa. Il ricorrente deduceva inosservanza di norme processuali, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni delle persone offese (in particolare LI CAUSI PATRIZIA e STRANEO VINCENZO), contestando il riconoscimento dell'imputato, la riconducibilità delle condotte al medesimo e il momento conoscitivo della realizzazione dei fatti (rilevante ai fini del termine per la querela). Sosteneva la contraddittorietà delle descrizioni fisiche rese dalle vittime ("statura media, robusto e moro" vs "alto e magro"), e che le dichiarazioni della parte offesa fossero vaghe e prive di elementi anagrafici e descrittivi rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mera reiterazione di argomentazioni già sollevate e puntualmente disattese in sede di appello, per aspecificità e per mancato confronto con la motivazione della corte territoriale. È richiamato il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova, nella cosiddetta "doppia conforme", può essere dedotto in cassazione solo se il dato probatorio ritenuto travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice di secondo grado; condizione non soddisfatta. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di un'ammenda di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata, inoltre, respinta la richiesta di liquidazione delle spese di patrocinio della parte civile, in quanto la memoria della parte civile non ha apportato un "utile contributo" alla decisione nel rito cartolare.
Norme richiamate
art. 610, co. 5, cod. proc. pen.
Predisposizioni procedurali sulle modalità di svolgimento del giudizio in Camera di Consiglio senza trattazione orale se non richiesta nei termini; il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale norma.
art. 611, co. 1-bis e ss., cod. proc. pen.
Norme integrative sul procedimento in sede di legittimità con rito cartolare; confermano la possibilità di decidere senza udienza orale se non richiesta nei termini.
art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.
Prevede il vizio di "travisamento della prova" come motivo di ricorso per cassazione; la Corte osserva che tale motivo è utilizzabile in presenza di specifici presupposti (es. nuovo dato probatorio introdotto in motivazione di secondo grado), non realizzati nel caso.
art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cita il principio di aspecificità come causa di inammissibilità del ricorso per mancata correlazione tra motivi e decisione impugnata; la Corte ha ritenuto generiche le deduzioni del ricorrente e non adeguatamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento in cassazione e, in caso di colpa nella proposizione del ricorso, l'applicazione di una sanzione pecuniaria; la Corte ha irrogato l'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre pedissequamente le stesse censure già svolte in appello: deve contenere critiche argomentate e specifiche rispetto alla motivazione della corte territoriale.
- Il vizio di "travisamento della prova" ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p. è efficace in cassazione solo se si dimostra che la motivazione di secondo grado ha introdotto e valutato un elemento probatorio che non risultava nel materiale processuale o se è stata omessa la valutazione di una prova decisiva; non basta lamentare contraddizioni già esaminate dal giudice di merito.
- È necessario confrontarsi puntualmente, nel ricorso, con le argomentazioni della sentenza impugnata: l'omissione di tale confronto può rendere il motivo aspecifico e portare all'inammissibilità per art. 591 c.p.p.
- Nei giudizi di legittimità trattati per iscritto (rito cartolare), la parte civile ha diritto al rimborso delle spese di patrocinio solo se ha effettivamente svolto un'attività utile e determinante ai fini della decisione; memorie generiche o non contributive non danno diritto alla liquidazione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o meramente reiterativi può comportare la condanna alle spese e, in presenza di colpa, anche l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
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