Cassazione Civile, Ordinanza n. 18679/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (controricorrente)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità il ricorso era stato dichiarato inammissibile e la Corte aveva condannato il ricorrente alle spese, disponendone la distrazione in favore di un avvocato indicato nel dispositivo come antistatario. La parte controricorrente ha però chiesto la correzione dell'ordinanza ex art. 391-bis c.p.c., deducendo che si trattava di un mero errore materiale: la difesa nel giudizio di cassazione era stata infatti svolta da due diversi avvocati, in favore dei quali era stata originariamente chiesta la distrazione delle spese. Il ricorso per correzione mirava quindi a sostituire il nominativo errato del distrattario con quello corretto dei difensori effettivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione, rilevando che dagli atti risultava la difesa della parte da parte di due avvocati diversi da quello indicato per errore nel dispositivo dell'ordinanza da correggere. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo sostituendo il nominativo erroneo con quello dei due difensori antistatari corretti. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando la natura peculiare di tale rito.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzabile per la correzione di errori materiali contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione.
la correzione del dispositivo è ammessa quando l'errore sia meramente materiale e risulti dagli atti.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
nel procedimento di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la peculiare natura del rito.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto quando dagli atti emerga con chiarezza quale fosse il contenuto effettivamente voluto dal giudice.
- La correzione può riguardare anche l'indicazione del soggetto destinatario della distrazione delle spese, se il nominativo inserito nel dispositivo non corrisponde al difensore effettivamente costituito e antistatario.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale in Cassazione, di regola non si provvede sulle spese.
Come è indicizzato
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