Cassazione Penale, Ordinanza n. 01190/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna emessa dalla Corte d'appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In cassazione il ricorrente non ha rinunciato a un solo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la censura si limitava a riprodurre doglianze già esaminate dai giudici di merito e risultava inoltre generica, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del reato contestato, in concorso con l'art. 582 c.p., nella sentenza di merito confermata nei suoi effetti processuali dalla Corte di cassazione.
Norma richiamata come base del reato contestato, in concorso con l'art. 337 c.p., nella sentenza di merito confermata nei suoi effetti processuali dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente valutate nei precedenti gradi di merito senza indicare specifici errori della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità del rilievo comporta inammissibilità.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può essere contestato in cassazione con doglianze generiche o meramente reiterative di quelle già esaminate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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