Cassazione Civile, Ordinanza n. 17422/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un notaio aveva impugnato, senza successo nei precedenti gradi, un avviso di liquidazione relativo a imposta catastale collegata a un atto pubblico di compravendita stipulato nel 2010, con il quale erano stati trasferiti due cespiti immobiliari distinti: un fabbricato per il quale era stata chiesta l'agevolazione 'prima casa' e un rudere da assoggettare a tassazione ordinaria. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto corretta l'applicazione di una tassazione non unitaria, ma riferita alle singole disposizioni negoziali. Con il ricorso per cassazione il notaio denunciava violazione degli artt. 20, 21 e 41 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che il contratto avrebbe dovuto essere trattato come atto unitario e che non sarebbe stato legittimo sommare le imposte ipotecaria e catastale riferite ai diversi beni, anziché applicare un'unica tassazione alla disposizione più onerosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'imposta di registro e, per rinvio, dell'imposta ipotecaria e catastale, occorre distinguere tra negozio complesso e negozi collegati: la tassazione unitaria prevista dall'art. 21, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 presuppone un vincolo di connessione necessaria, imposto dalla legge o dall'obiettiva struttura dell'atto, mentre non opera quando vi siano più disposizioni autonome tra loro collegate solo dalla volontà delle parti. Nel caso concreto la cessione di distinti immobili, con diverso valore imponibile e diverso regime fiscale, integrava un collegamento negoziale tra pattuizioni autonome e non un negozio complesso, sicché era corretto procedere ad autonoma tassazione delle singole disposizioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato come disposizione invocata dal ricorrente; la Corte non ne trae un diverso principio rispetto alla disciplina dell'interpretazione dell'atto ai fini fiscali, ma conferma che nel caso concreto rileva la struttura delle disposizioni contenute nell'atto.
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La tassazione unica della disposizione soggetta all'imposizione più onerosa richiede un vincolo di connessione necessaria tra le clausole; tale regola opera per il negozio complesso, non per i meri collegamenti negoziali tra pattuizioni autonome.
art. 41 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; dalla motivazione non emerge un'autonoma interpretazione della Corte su tale disposizione.
art. 13, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni
Per le imposte ipotecaria e catastale si applicano, in quanto compatibili, le regole dell'imposta di registro; quindi anche il criterio dell'art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986 rileva nella fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro e, per rinvio, delle imposte ipotecaria e catastale, la tassazione unitaria dell'atto presuppone un negozio complesso caratterizzato da causa unica e da connessione necessaria tra le disposizioni.
- Quando un atto contiene più trasferimenti o pattuizioni autonome, ciascuna sorretta da un proprio interesse immediato e identificabile, ricorre un collegamento negoziale e non un negozio complesso; in tal caso le singole disposizioni sono autonomamente tassabili.
- La connessione richiesta per l'applicazione della tassazione unica deve derivare da un'esigenza oggettiva dell'atto o dalla legge, non dalla sola volontà delle parti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla qualificazione fiscale dell'atto è infondata se il giudice di merito ha correttamente verificato l'autonomia causale delle diverse disposizioni contenute nell'atto.
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