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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32641/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 494 c.p. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti; 2) violazione dell'art. 533 c.p.p. per asserita errata applicazione del principio dell'accertamento della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio"; 3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, anche con riferimento all'aumento per recidiva. La Corte ha rilevato che i motivi non censuravano realmente la motivazione della sentenza impugnata, ma proponevano letture alternative del fatto e del materiale probatorio, senza dedurre ritualmente il travisamento della prova e senza confrontarsi con la ratio decidendi. Sono stati inoltre dichiarati non decisivi i motivi nuovi, perché l'inammissibilità dei motivi originari impediva di apprezzarli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori di legge. La sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato contestato è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto confermato in appello e oggetto del ricorso, senza contestazione accolta in sede di legittimità.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare una pretesa violazione del criterio di accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente confrontata con la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione del fatto o una diversa valutazione delle prove, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante il mero richiamo selettivo di alcune risultanze istruttorie, occorrendo una critica ritualmente e specificamente rivolta alla motivazione della decisione.
  • La censura relativa alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve confrontarsi in modo puntuale con gli argomenti della sentenza impugnata; formulazioni generiche o meramente assertive sono inidonee a fondare un motivo di ricorso.
  • Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, compreso l'aumento per recidiva, deve misurarsi con le ragioni concrete poste a base della determinazione della pena; in difetto di specificità è inammissibile.
  • L'inammissibilità dei motivi originari rende inidonei i motivi nuovi a determinare una diversa decisione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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