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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23597/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ribadito la sua penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p., ma l'atto è stato ritenuto del tutto privo di specificità: non indicava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, definita non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e privo di specificità, incapace di misurarsi con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. c) c.p.p.

    La deduzione del vizio di violazione di legge processuale non è sufficiente se il ricorso non espone in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione deve essere articolato con specificità e con un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non è dovuta solo quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere specifico: l'impugnazione è inammissibile se si limita a dedurre vizi astratti senza indicare puntualmente i fatti, le norme e il ragionamento critico necessari a censurare la sentenza impugnata.
  • La mancanza di confronto con la motivazione della decisione di merito, quando questa sia non illogica e coerente, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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