Sentenza del 03/01/2019 n. 105 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Dichiarazione fraudolenta - Utilizzo di fatture riguardanti operazioni inesistenti - Sequestro preventivo - Accertamento del nesso di pertinenzialità - Necessità - Esclusione. -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il sequestro preventivo disposto sui beni della società e, in subordine, propri, sostenendo anzitutto che il fumus delicti fosse insussistente perché l'imposta evasa sarebbe stata inferiore alle soglie di punibilità previste per i reati di omesso versamento delle imposte. Ha inoltre dedotto l'assenza di un adeguato nesso di pertinenzialità tra il reato contestato e i beni sequestrati, costituiti da denaro e da un capannone.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il procedimento riguardava il più grave reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per il quale non è prevista una soglia minima di punibilità; pertanto, le soglie applicabili ai reati di omesso versamento non erano rilevanti. Quanto al denaro, la Corte ha ritenuto sussistente, in via ordinaria, il rapporto di pertinenzialità con il reato, poiché esso rappresenta il risparmio di spesa derivante dall'evasione ed è fungibile. La contestazione relativa al capannone è stata dichiarata inammissibile perché non era stata proposta davanti al Tribunale del riesame e non poteva essere introdotta per la prima volta in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La fattispecie riguarda l'utilizzo, nelle dichiarazioni fiscali, di elementi passivi documentati da fatture relative a operazioni inesistenti. Per questo reato non è prevista una soglia minima di imposta evasa, diversamente dai reati di omesso versamento.
Il sequestro preventivo può essere disposto in funzione della successiva confisca quando sussistono il fumus delicti e un collegamento tra il bene e il reato. Nel caso del denaro derivante da risparmio di imposta, il nesso di pertinenzialità è ordinariamente riconosciuto.
Condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Confisca diretta e confisca per equivalente
Nei confronti della persona giuridica che abbia tratto vantaggio dal reato fiscale commesso dal legale rappresentante è normalmente ammissibile la confisca diretta dei beni costituenti profitto del reato, mentre la confisca per equivalente non è ordinariamente applicabile alla società, salvo che essa sia un mero schermo apparente della persona fisica.
Massime di principio
- Le soglie di punibilità previste per i reati di omesso versamento non si applicano automaticamente alla diversa fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
- Quando il reato contestato è una frode dichiarativa, l'assenza di una soglia minima consente di ritenere penalmente rilevante la condotta anche se l'imposta evasa è inferiore alle soglie previste per altri reati fiscali.
- Il denaro può essere sequestrato direttamente come profitto del reato fiscale, poiché il risparmio di imposta è normalmente assimilato a un vantaggio patrimoniale collegato alla condotta illecita e la fungibilità del denaro rende non necessaria l'identificazione delle singole banconote.
- La confisca diretta nei confronti di una società richiede che il bene sequestrato rappresenti il profitto del reato; la confisca per equivalente è invece soggetta a limiti specifici quando il soggetto destinatario è una persona giuridica.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non sottoposte al giudice del riesame; le contestazioni sui singoli beni devono essere formulate tempestivamente nelle fasi precedenti.
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