Sentenza del 03/01/2019 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Catania
Estinzione della società di capitali - Successione - Esclusione - Cessazione materia del contendere - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di proseguire il giudizio e mantenere gli effetti dell'accertamento fiscale nei confronti di una società di capitali dopo la sua liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese. La questione centrale era stabilire se l'estinzione della società comportasse una mera successione o modificazione soggettiva del rapporto tributario, oppure se fosse necessario verificare autonomamente la responsabilità dei soci e dei liquidatori.
La decisione
La materia del contendere deve essere dichiarata cessata nei confronti della società, ormai estinta. La cancellazione non determina una semplice sostituzione della società con i soci nel rapporto tributario: l'Amministrazione finanziaria deve accertare in modo specifico la sussistenza dei presupposti di legge per la responsabilità diretta dei soci. Restano salvi i diritti dell'Amministrazione finanziaria di emettere eventuali atti impositivi nei confronti dei soci, nei limiti del capitale conferito, e nei confronti dei liquidatori, qualora ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e impedisce, di regola, la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti; il processo deve essere dichiarato improcedibile o deve cessare la materia del contendere.
- L'estinzione della società non trasferisce automaticamente ai soci la posizione debitoria o processuale della persona giuridica. Per agire contro i soci, l'Amministrazione finanziaria deve emettere o notificare atti fondati sui presupposti specifici della loro responsabilità.
- La responsabilità dei soci è normalmente limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione o al capitale conferito, secondo la disciplina applicabile; non può essere presunta soltanto dalla cancellazione della società.
- Eventuali pretese nei confronti dei liquidatori richiedono un autonomo accertamento dei presupposti della loro responsabilità e non derivano automaticamente dall'estinzione della società.
- La cessazione del giudizio nei confronti della società non impedisce all'Amministrazione finanziaria di esercitare successivamente i propri poteri nei confronti dei soci o dei liquidatori, nel rispetto dei termini e delle garanzie procedimentali.
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