Sentenza del 03/01/2019 n. 4 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Diritti doganali - recupero - prescrizione - triennale - è tale - dies a quo - introduzione della merce ne territorio doganale - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il recupero dei diritti doganali fosse ormai prescritto, poiché erano trascorsi più di tre anni dalla nascita dell’obbligazione doganale. Il termine decorre dal giorno in cui la merce viene introdotta nel territorio doganale, e non dalla successiva comunicazione all’ufficio nazionale della notitia criminis trasmessa dall’OLAF.
La decisione
La contestazione è stata accolta: è stato affermato che il termine triennale di prescrizione decorre dall’introduzione della merce nel territorio doganale. La successiva conoscenza dei fatti da parte dell’ufficio dell’Agenzia, anche tramite una segnalazione dell’OLAF, non sposta il dies a quo né consente di recuperare diritti ormai prescritti. La regola tutela la certezza dei rapporti giuridici ed è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione europea.
Norme richiamate
Art. 84, comma 1, d.P.R. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
Il termine per il recupero dei diritti doganali è triennale.
La prescrizione decorre dal momento in cui sorge l’obbligazione doganale, individuato nel giorno di introduzione della merce nel territorio doganale. La successiva acquisizione della notitia criminis da parte dell’ufficio non sospende né differisce automaticamente la decorrenza del termine.
Diritto dell’Unione europea e giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
La disciplina nazionale che collega la decorrenza della prescrizione a un momento oggettivo e verificabile è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione, in quanto funzionale alla certezza dei rapporti giuridici.
Massime di principio
- Per il recupero dei diritti doganali, il termine triennale decorre normalmente dall’introduzione della merce nel territorio doganale, cioè dalla nascita dell’obbligazione doganale.
- La data in cui l’amministrazione viene a conoscenza dell’irregolarità, anche tramite l’OLAF o altra autorità, non coincide necessariamente con il dies a quo della prescrizione.
- In una controversia analoga occorre verificare la data di introduzione della merce, gli eventuali atti interruttivi della prescrizione e la data dell’atto di recupero.
- La finalità della disciplina è garantire la certezza dei rapporti giuridici: l’amministrazione non può procrastinare indefinitamente il termine facendo decorrere la prescrizione dalla propria conoscenza successiva dei fatti.
- La conclusione può cambiare se una specifica norma applicabile prevede cause di sospensione o interruzione, oppure regimi particolari per fatti costituenti reato; tali circostanze devono essere provate e valutate nel caso concreto.
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